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GAR INSIGHT
Direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/UE — categorie di prodotti, valutazione della conformità e marcatura CE
GAR INSIGHT · PIROTECNICA · SICUREZZA DEI PRODOTTI · MARCATURA CE

I fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali, i componenti pirotecnici per autoveicoli e gli altri articoli pirotecnici immessi sul mercato europeo devono soddisfare un quadro specialistico di sicurezza dei prodotti, concepito in funzione dell’uso previsto, del livello di pericolo, delle prestazioni e della categoria di utilizzatori.

La direttiva 2013/29/UE stabilisce requisiti armonizzati per gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato UE. Disciplina la categorizzazione dei prodotti, i requisiti essenziali di sicurezza, la valutazione della conformità, il coinvolgimento dell’organismo notificato, la documentazione tecnica, la registrazione, l’etichettatura, la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE.

Uno dei punti di partenza più importanti è la corretta classificazione. La direttiva suddivide i fuochi d’artificio nelle categorie F1, F2, F3 e F4, gli articoli pirotecnici teatrali nelle categorie T1 e T2 e gli altri articoli pirotecnici nelle categorie P1 e P2. Tali categorie riflettono, tra l’altro, il livello di pericolo, l’ambiente previsto e la necessità o meno di conoscenze specialistiche.

I fabbricanti devono quindi stabilire molto più del semplice fatto che un prodotto sia “pirotecnico”. La categoria esatta incide sugli utilizzatori previsti, sulle condizioni di mercato, sull’etichettatura e sulla strategia di conformità.

Il presente GAR Insight illustra le categorie di prodotti della direttiva, i requisiti essenziali di sicurezza, le norme armonizzate, le procedure di valutazione della conformità, il coinvolgimento dell’organismo notificato, la documentazione tecnica, la registrazione e la tracciabilità, l’etichettatura e la marcatura CE.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Approfondisca il quadro UE per la classificazione, la valutazione, la certificazione, la registrazione, l’etichettatura e la marcatura CE degli articoli pirotecnici.

01
FONDAMENTO NORMATIVO

Comprendere la direttiva 2013/29/UE

La direttiva 2013/29/UE armonizza le legislazioni degli Stati membri dell’UE relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

La direttiva è divenuta pienamente applicabile il 1° luglio 2015, sostituendo la precedente direttiva 2007/23/CE.

Atto normativo Direttiva 2013/29/UE
Prodotti Articoli pirotecnici
Pienamente applicabile dal 1° luglio 2015
Marcatura di mercato CE
Una corretta categorizzazione è fondamentale. Il percorso normativo dipende da che cosa sia l’articolo, dal suo uso previsto, dal suo livello di pericolo e dalla necessità o meno di conoscenze specialistiche per il suo uso sicuro.
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02
CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVO

Quali prodotti rientrano nella direttiva?

La direttiva 2013/29/UE si applica agli articoli pirotecnici rientranti nel suo campo di applicazione definito, compresi fuochi d’artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici.

La direttiva contiene inoltre esclusioni specifiche. I prodotti devono quindi essere classificati rispetto al campo di applicazione giuridico prima dell’avvio delle attività di prova, certificazione o marcatura CE.

Fuochi d’artificio

I fuochi d’artificio per consumatori e professionali sono classificati nelle categorie F1, F2, F3 o F4 in base alle loro caratteristiche e all’uso previsto.

Articoli pirotecnici teatrali

Gli articoli progettati per l’uso scenico, comprese le produzioni al chiuso e all’aperto, sono classificati come T1 o T2.

Altri articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici che non sono né fuochi d’artificio né articoli pirotecnici teatrali sono classificati come P1 o P2.

Applicazioni speciali

Determinati articoli pirotecnici progettati per i veicoli sono inoltre specificamente disciplinati dalle disposizioni della direttiva in materia di etichettatura.

Non presumere che ogni prodotto energetico o esplosivo sia un articolo pirotecnico. Gli esplosivi per uso civile, le munizioni e determinati prodotti destinati ad applicazioni militari, di polizia, aerospaziali o ad altre applicazioni escluse possono essere disciplinati da quadri giuridici diversi.
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03
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Categorie F1–F4, T1–T2 e P1–P2

La classificazione pirotecnica ai sensi della direttiva 2013/29/UE si basa sul tipo di articolo, sul suo livello di pericolo, sull’ambiente previsto e sulla necessità o meno di conoscenze specialistiche per un uso sicuro.

Categoria Gruppo di prodotti Carattere normativo generale
F1 Fuochi d’artificio Rischio potenziale estremamente basso e livello di rumorosità trascurabile, destinati a essere usati in aree confinate, compresi determinati fuochi d’artificio destinati a essere usati all’interno di edifici residenziali.
F2 Fuochi d’artificio Basso rischio potenziale e basso livello di rumorosità, destinati a essere usati all’aperto in aree confinate.
F3 Fuochi d’artificio Rischio potenziale medio, destinati a essere usati all’aperto in grandi spazi aperti, con un livello di rumorosità non nocivo per la salute umana.
F4 Fuochi d’artificio Fuochi d’artificio ad alto rischio potenziale destinati a essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, con un livello di rumorosità non nocivo per la salute umana.
T1 Teatrali Articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale basso.
T2 Teatrali Articoli pirotecnici teatrali destinati a essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche.
P1 Altri articoli pirotecnici Articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale basso.
P2 Altri articoli pirotecnici Articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali destinati a essere maneggiati o usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche.
La classificazione ha conseguenze commerciali dirette. Incide su chi può utilizzare il prodotto, sui limiti di età applicabili, sulle istruzioni, sull’etichettatura e sulle condizioni alle quali l’articolo può essere fornito.
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04
ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza

Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell’allegato I della direttiva 2013/29/UE prima di poter essere immessi sul mercato europeo.

Il fabbricante deve valutare il prodotto rispetto ai requisiti di sicurezza applicabili e fornire evidenze tecniche che ne dimostrino la conformità.

Prestazioni

L’articolo deve raggiungere le caratteristiche prestazionali dichiarate dal fabbricante funzionando in modo sicuro.

Stabilità

La stabilità fisica e chimica deve essere adeguata per l’intero periodo e nelle condizioni d’uso previsti.

Compatibilità

Materiali e componenti devono essere reciprocamente compatibili e adeguati alla funzione prevista.

Innesco prematuro

La progettazione deve ridurre al minimo il rischio di innesco accidentale o prematuro in condizioni prevedibili.

Manipolazione sicura

La costruzione deve consentire una manipolazione, una conservazione e un uso sicuri in base alla categoria prevista.

Funzionamento prevedibile

L’articolo deve funzionare in modo affidabile se usato correttamente secondo le istruzioni del fabbricante.

La conformità non è semplicemente una questione di funzionamento dell’articolo. Il fabbricante deve dimostrare che l’articolo funziona come previsto senza generare rischi inaccettabili in condizioni prevedibili.
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05
SPECIFICHE TECNICHE

Norme europee armonizzate

Le norme europee armonizzate costituiscono un importante percorso tecnico per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

Qualora un articolo pirotecnico sia conforme a una norma armonizzata, o a parti pertinenti di essa, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il prodotto beneficia della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tale norma.

Classificazione dei prodotti

Le norme possono fornire criteri tecnici a supporto di una categorizzazione coerente dei prodotti pirotecnici.

Prove prestazionali

I metodi di prova possono riguardare accensione, funzionamento, effetti, stabilità e altre caratteristiche specifiche del prodotto.

Requisiti costruttivi

Le norme applicabili possono stabilire requisiti tecnici per la progettazione e la costruzione del prodotto.

Etichettatura

Le norme pertinenti possono supportare una presentazione coerente delle informazioni sul prodotto, unitamente ai requisiti giuridici della direttiva.

Verificare sempre lo stato vigente della norma armonizzata. L’edizione applicabile e il relativo riferimento nella Gazzetta ufficiale devono essere confermati nell’ambito della strategia di conformità.
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06
VERIFICA TECNICA

Prove e valutazione tecnica

Il programma di valutazione tecnica deve riflettere la categoria precisa, la costruzione, la composizione, l’effetto previsto e le condizioni d’uso dell’articolo pirotecnico.

Funzionamento

Verificare che l’effetto pirotecnico previsto si produca in modo affidabile e prevedibile.

Accensione

Valutare il comportamento all’accensione e le pertinenti caratteristiche di innesco.

Integrità meccanica

Valutare le caratteristiche costruttive che incidono su trasporto, manipolazione e funzionamento sicuri.

Stabilità

Valutare le pertinenti caratteristiche di stabilità fisica e chimica.

Effetti

Misurare gli effetti pertinenti, quali suono, proiezione, emissione termica o altre caratteristiche specifiche del prodotto.

Sicurezza dell’utilizzatore

Verificare che distanze di sicurezza, istruzioni e condizioni d’uso previste siano tecnicamente supportate.

Il programma di prova deve seguire il prodotto, non il contrario. Categoria, progettazione, effetto previsto e norme applicabili devono determinare quali valutazioni sono necessarie.
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07
PERCORSO DI CERTIFICAZIONE

Procedure di valutazione della conformità

La direttiva 2013/29/UE stabilisce specifiche procedure di valutazione della conformità tra le quali il fabbricante deve scegliere quella appropriata.

Modulo Procedura Ruolo
B Esame UE del tipo Un organismo notificato esamina il progetto tecnico e verifica che il tipo rappresentativo soddisfi i requisiti applicabili della direttiva.
C2 Controllo interno della produzione + controlli sul prodotto sotto sorveglianza La conformità della produzione è mantenuta internamente, con controlli sul prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali.
D Garanzia della qualità del processo di produzione Un sistema qualità approvato copre produzione, ispezione finale del prodotto e prove.
E Garanzia qualità del prodotto Un sistema qualità approvato copre l’ispezione finale del prodotto e le prove.
G Verifica dell’unità Un singolo articolo pirotecnico è esaminato in modo indipendente ai fini della conformità.
H Garanzia qualità totale Disponibile ai sensi della direttiva limitatamente ai fuochi d’artificio di categoria F4.
La principale procedura basata sul tipo è il modulo B seguito dal modulo C2, D o E. In alternativa, i fabbricanti possono utilizzare il modulo G. Il modulo H è disponibile se il prodotto è un fuoco d’artificio di categoria F4.
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08
VALUTAZIONE DI TERZA PARTE

Il ruolo dell’organismo notificato

Il coinvolgimento dell’organismo notificato è una componente centrale del quadro di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici.

Valutazione del progetto tecnico

Nell’ambito del modulo B, l’organismo notificato valuta la documentazione tecnica e un esemplare rappresentativo del prodotto.

Prove

Esami e prove appropriati vengono eseguiti o riesaminati nell’ambito della valutazione della conformità.

Valutazione del sistema qualità

I moduli D, E e H prevedono la valutazione e la sorveglianza dei pertinenti sistemi qualità del fabbricante.

Controlli della produzione

Il modulo C2 richiede controlli sul prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali.

L’ambito dell’organismo notificato è importante. I fabbricanti devono verificare che l’organismo prescelto sia notificato ai sensi della direttiva 2013/29/UE per la pertinente attività di valutazione della conformità e per la categoria di prodotto.
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09
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Registrazione e tracciabilità

Gli articoli pirotecnici sono soggetti a uno specifico quadro di registrazione e tracciabilità che supporta la vigilanza del mercato e l’identificazione dei certificati di valutazione della conformità.

L’organismo notificato che effettua la pertinente valutazione della conformità attribuisce un numero di registrazione all’articolo pirotecnico. Il fabbricante deve garantire che tale numero di registrazione sia riportato nell’etichettatura del prodotto.

Numero di registrazione

All’articolo viene attribuito un numero di registrazione attraverso il sistema di valutazione della conformità.

Registro dell’organismo notificato

Gli organismi notificati tengono registri contenenti informazioni sui certificati rilasciati per gli articoli pirotecnici.

Registrazioni del fabbricante

I fabbricanti tengono un registro dei numeri di registrazione degli articoli che mettono a disposizione sul mercato.

Registrazioni dell’importatore

Anche gli importatori hanno obblighi di tenuta dei registri relativi ai numeri di registrazione degli articoli che mettono a disposizione.

La registrazione non deve essere confusa con la marcatura CE. Si tratta di elementi correlati del sistema di conformità, ma il numero di registrazione fornisce un’ulteriore tracciabilità del prodotto e del certificato.
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10
EVIDENZE DI CONFORMITÀ

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti applicabili e deve includere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi.

01
Descrizione generale del prodotto. Identificare chiaramente l’articolo pirotecnico e l’applicazione prevista.
02
Giustificazione della categoria. Documentare la base della classificazione F, T o P.
03
Informazioni di progetto. Includere il progetto concettuale, le informazioni di fabbricazione, i disegni e gli schemi pertinenti.
04
Spiegazioni tecniche. Fornire le informazioni necessarie a comprendere i disegni, la costruzione e il funzionamento dell’articolo.
05
Valutazione dei rischi. Individuare i pericoli pertinenti e dimostrare come sono stati affrontati i rischi applicabili.
06
Matrice delle norme. Individuare le norme armonizzate applicate integralmente o in parte.
07
Soluzioni tecniche alternative. Qualora non siano utilizzate norme armonizzate, documentare le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.
08
Calcoli di progetto ed esami. Includere i risultati tecnici pertinenti a supporto del progetto.
09
Rapporti di prova. Conservare le evidenze tecniche a supporto della conformità.
10
Registrazioni della valutazione della conformità. Conservare i certificati pertinenti, le evidenze del sistema qualità e i rapporti dell’organismo notificato.
Il fascicolo tecnico deve fornire un’argomentazione di conformità tracciabile. Categoria del prodotto, progettazione, requisiti di sicurezza, norme, prove e certificazione devono riferirsi tutti alla stessa configurazione di prodotto.
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11
INFORMAZIONI DI MERCATO

Etichettatura e informazioni per l’utilizzatore

L’etichettatura degli articoli pirotecnici è un requisito di conformità sostanziale. Le informazioni devono essere visibili, chiaramente leggibili e indelebili e devono soddisfare i requisiti dettagliati applicabili al particolare articolo.

Fabbricante

L’identificazione e i recapiti del fabbricante richiesti devono accompagnare il prodotto secondo quanto prescritto.

Numero di registrazione

Il numero di registrazione attribuito nell’ambito della valutazione della conformità deve comparire nell’etichettatura.

Prodotto e categoria

Devono essere fornite le pertinenti informazioni di identificazione e di categoria.

Limiti di età

Ove applicabile, il prodotto deve essere accompagnato dalle pertinenti informazioni sull’età minima.

Istruzioni

Devono essere fornite istruzioni adeguate per un uso sicuro e le informazioni di sicurezza richieste.

Lingua

L’etichettatura e le informazioni di sicurezza devono soddisfare i requisiti linguistici dello Stato membro in cui l’articolo è messo a disposizione.

L’etichettatura deve essere riesaminata mercato per mercato. Un prodotto tecnicamente conforme può comunque incontrare problemi di accesso al mercato se mancano le avvertenze, le istruzioni, le informazioni sull’età, i dati di registrazione o i requisiti linguistici richiesti.
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12
ACCESSO AL MERCATO UE

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

Una volta dimostrata la conformità mediante la procedura di valutazione applicabile, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE.

Dichiarazione UE

La dichiarazione attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili dell’allegato I.

Responsabilità del fabbricante

Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico.

Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima che l’articolo pirotecnico sia immesso sul mercato.

Identificazione dell’organismo notificato

Il numero di identificazione dell’organismo notificato pertinente accompagna la marcatura CE ove richiesto dal modulo di conformità applicabile.

La marcatura CE è la conclusione del processo di conformità, non il suo punto di partenza. Classificazione, requisiti essenziali di sicurezza, valutazione tecnica, attività dell’organismo notificato, conformità della produzione e documentazione devono essere già definiti prima che al prodotto venga apposta la marcatura CE.
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13
RESPONSABILITÀ NELLA CATENA DI FORNITURA

Fabbricanti, importatori e distributori

La direttiva 2013/29/UE ripartisce le responsabilità di conformità tra gli operatori economici coinvolti nella messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul mercato europeo.

Fabbricante

Progetta e fabbrica l’articolo in modo conforme, completa la valutazione della conformità, redige la documentazione tecnica e la dichiarazione UE e appone la marcatura e l’etichettatura richieste.

Importatore

Deve verificare che il fabbricante abbia completato la valutazione della conformità appropriata e che siano presenti la documentazione, la marcatura CE e l’etichettatura richieste.

Distributore

Deve agire con la dovuta diligenza e verificare i pertinenti elementi di conformità prima di mettere a disposizione l’articolo.

Importare un prodotto certificato non elimina le responsabilità dell’importatore. Gli importatori UE fanno parte della catena di conformità e devono effettuare le verifiche loro attribuite dalla direttiva.
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14
PERCORSO DI CONFORMITÀ

Dalla classificazione del prodotto alla marcatura CE

Un programma di conformità strutturato deve stabilire il percorso normativo prima dell’avvio delle attività di certificazione e di prova.

01

Definire il prodotto

Stabilire costruzione, composizione, effetto previsto e uso previsto.

02

Confermare il campo di applicazione

Verificare l’applicabilità della direttiva 2013/29/UE.

03

Classificare

Determinare la categoria F, T o P appropriata.

04

Mappare i RES

Individuare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I applicabili.

05

Selezionare le norme

Individuare le norme europee armonizzate applicabili.

06

Pianificare le prove

Definire il programma di valutazione tecnica specifico per il prodotto.

07

Selezionare il modulo

Determinare la procedura di valutazione della conformità appropriata.

08

Incaricare l’organismo notificato

Verificare l’ambito di notifica e completare la valutazione indipendente.

09

Controllare la produzione

Garantire che i prodotti fabbricati restino conformi.

10

Completare la documentazione

Finalizzare il fascicolo tecnico e le evidenze di conformità.

11

Registrare ed etichettare

Applicare i requisiti di registrazione, identificazione ed etichettatura specifici per mercato.

12

Dichiarare e apporre la marcatura CE

Redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.

Una strategia di conformità solida collega tutte le fasi. La classificazione deve determinare i requisiti; i requisiti devono determinare le prove; le prove devono supportare la certificazione; e la certificazione deve restare collegata al prodotto effettivamente fabbricato, etichettato e immesso sul mercato.
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Dalla progettazione pirotecnica a una conformità UE dimostrabile

Una marcatura CE efficace ai sensi della direttiva 2013/29/UE inizia con una corretta definizione e classificazione del prodotto. Il fabbricante deve stabilire se l’articolo è un fuoco d’artificio, un articolo pirotecnico teatrale o un altro articolo pirotecnico e determinarne poi la categoria F, T o P appropriata.

Tale classificazione costituisce la base per individuare i requisiti essenziali di sicurezza applicabili, selezionare le norme armonizzate pertinenti e definire il programma di prove tecniche.

La valutazione indipendente della conformità collega poi il progetto tecnico alla procedura di certificazione applicabile. A seconda della procedura prescelta, ciò può comportare l’esame UE del tipo, controlli sul prodotto sotto sorveglianza, la valutazione del sistema qualità, la verifica dell’unità oppure, per i fuochi d’artificio di categoria F4, la garanzia qualità totale.

Infine, il fabbricante deve garantire che la produzione resti coerente con il prodotto valutato, redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE richieste, soddisfare i requisiti di registrazione ed etichettatura e apporre correttamente la marcatura CE prima di immettere l’articolo sul mercato europeo.

La domanda sulla classificazione

Il prodotto è stato correttamente identificato come F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2 in base all’uso previsto, al livello di pericolo e alla competenza richiesta all’utilizzatore?

La domanda sulla conformità

Il fabbricante è in grado di dimostrare che il prodotto con marcatura CE corrisponde al progetto, alla categoria, alla valutazione tecnica, alla certificazione e ai controlli della produzione documentati nel fascicolo di conformità?

La domanda decisiva sulla conformità alla direttiva 2013/29/UE è: il fabbricante è in grado di dimostrare un percorso di conformità continuo e tracciabile che va dalla corretta categorizzazione del prodotto, attraverso la valutazione della sicurezza, le prove e la certificazione dell’organismo notificato, fino alla produzione controllata, alla registrazione, a un’etichettatura conforme e alla marcatura CE dell’esatto articolo pirotecnico immesso sul mercato europeo?
Nota tecnica: La direttiva 2013/29/UE stabilisce il quadro UE per gli articoli pirotecnici rientranti nel suo campo di applicazione. I requisiti specifici per prodotto dipendono dal tipo e dalla categoria esatti dell’articolo, dai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I applicabili, dalle norme armonizzate pertinenti, dalla procedura di valutazione della conformità, dall’ambito dell’organismo notificato, dai controlli della produzione, dai requisiti di registrazione e tracciabilità, dall’etichettatura e dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione. I fabbricanti e gli altri operatori economici devono verificare la legislazione consolidata vigente, i riferimenti applicabili delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale, l’ambito di notifica vigente dell’organismo notificato e le restrizioni nazionali prima di intraprendere un progetto di conformità o di accesso al mercato specifico per il prodotto. Il presente articolo fornisce informazioni normative e di conformità di carattere generale e non sostituisce una valutazione della conformità, una valutazione della sicurezza o una consulenza legale specifiche per il prodotto.
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Define the technical, regulatory, quality and risk objectives for direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/ue — categorie di and determine which combination of testing, inspection, certification, audit or advisory services is appropriate.

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Coordinate competent laboratories, inspectors, auditors, certification bodies and specialist technical resources for direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/ue — categorie di according to scope, geography and the required level of independence.

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Integrate test results, inspection reports, audit evidence and certification outcomes relating to direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/ue — categorie di into a coherent assurance process with clear responsibilities and traceability.

04

Structure the assurance approach for direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/ue — categorie di so consultancy, testing, inspection, audit and certification roles maintain the appropriate independence and decision-making boundaries.

05

Assess the existing management-system arrangements relevant to direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/ue — categorie di, identify gaps against applicable requirements and prioritise practical improvement actions.

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