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Regolamento macchine UE 2023/1230: sicurezza delle macchine, valutazione della conformità e marcatura CE
GAR INSIGHT · SICUREZZA DELLE MACCHINE E MARCATURA CE

La regolamentazione europea sulla sicurezza delle macchine sta attraversando uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi decenni. Il regolamento (UE) 2023/1230 introduce un quadro giuridico modernizzato per le macchine e i prodotti correlati e sostituirà la storica direttiva macchine 2006/42/CE.

L’obiettivo fondamentale resta lo stesso: le macchine immesse sul mercato europeo devono essere progettate e costruite in modo da poter essere utilizzate in sicurezza lungo tutto il ciclo di vita previsto. Il nuovo regolamento risponde tuttavia a un contesto sempre più digitale, che comprende software, sistemi connessi, comportamento autonomo, intelligenza artificiale e rischi per la sicurezza legati alla cybersecurity.

Per fabbricanti, importatori, integratori di sistemi e organizzazioni che modificano macchine esistenti, la conformità comporta quindi molto più dell’installazione di ripari attorno agli organi in movimento. Valutazione dei rischi, sicurezza funzionale, progettazione dei sistemi di comando, software, istruzioni, documentazione tecnica, valutazione della conformità e controllo della produzione fanno tutti parte di un programma di marcatura CE difendibile.

Questo GAR Insight illustra la transizione dalla direttiva 2006/42/CE al regolamento (UE) 2023/1230 e fornisce una roadmap pratica per i fabbricanti di macchine che si preparano al nuovo quadro europeo.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Esplori la transizione al regolamento, il campo di applicazione, i requisiti essenziali, la valutazione dei rischi, il software, le modifiche sostanziali, la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la marcatura CE.

01
TRANSIZIONE NORMATIVA

Dalla direttiva macchine al regolamento macchine

Il regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva 2006/42/CE quale principale quadro europeo sulla sicurezza delle macchine.

Il passaggio da una direttiva a un regolamento è significativo. Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE e non richiede un recepimento nazionale come avviene per una direttiva.

Quadro attuale Direttiva 2006/42/CE
Nuovo quadro Regolamento (UE) 2023/1230
Applicazione generale 20 gennaio 2027
Marcatura CE Richiesta

I fabbricanti che preparano macchine da immettere sul mercato europeo nel periodo di transizione dovrebbero quindi stabilire quale quadro giuridico si applica in base alla data di immissione sul mercato pertinente e alle disposizioni transitorie applicabili.

Il messaggio pratico è semplice: i fabbricanti che sviluppano macchine oggi dovrebbero già progettare i propri sistemi di conformità tenendo conto del regolamento (UE) 2023/1230, anziché attendere gennaio 2027.
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02
CAMPO DI APPLICAZIONE

Macchine e prodotti correlati

Il regolamento riguarda le macchine e un gruppo definito di prodotti correlati. Comprendere la classificazione del prodotto è importante, perché gli obblighi precisi e il percorso di conformità possono dipendere dalla natura del prodotto.

Macchine

Insiemi di parti o componenti collegati, di cui almeno uno mobile, solidamente uniti in genere per un’applicazione specifica.

Attrezzature intercambiabili

Attrezzature che vengono assemblate a una macchina o a un trattore dopo la messa in servizio per modificarne la funzione o attribuirle una nuova funzione.

Componenti di sicurezza

Componenti che svolgono una funzione di sicurezza e il cui guasto o malfunzionamento può mettere in pericolo le persone.

Accessori di sollevamento

Componenti o attrezzature che consentono la presa e l’uso di un carico, collocati tra la macchina di sollevamento e il carico.

Catene, funi e cinghie

Prodotti progettati e costruiti per il sollevamento come parte di macchine di sollevamento o accessori di sollevamento.

Dispositivi di trasmissione

Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica utilizzati tra macchine semoventi o trattori e altre macchine.

Il quadro disciplina anche le quasi-macchine, che richiedono un percorso di documentazione e incorporazione diverso perché non sono destinate a funzionare autonomamente come macchine complete.

La corretta classificazione viene prima della marcatura CE. Una macchina completa, un componente di sicurezza, una quasi-macchina e un accessorio di sollevamento possono avere requisiti giuridici di documentazione e conformità diversi anche quando vengono forniti nello stesso progetto.
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03
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

La valutazione dei rischi è il fondamento della conformità delle macchine

La conformità delle macchine inizia con l’individuazione sistematica dei pericoli e la valutazione dei rischi associati alla macchina in tutte le fasi ragionevolmente prevedibili del suo ciclo di vita.

01

Definire i limiti

Stabilire uso previsto, modi di funzionamento, utilizzatori e uso scorretto prevedibile.

02

Individuare i pericoli

Pericoli meccanici, elettrici, termici, ergonomici e di altro tipo.

03

Stimare il rischio

Considerare gravità e probabilità associate a ciascun pericolo.

04

Ponderare il rischio

Stabilire se sia necessaria un’ulteriore riduzione del rischio.

05

Progettazione sicura

Eliminare o ridurre i pericoli mediante una progettazione intrinsecamente sicura.

06

Proteggere

Applicare ripari, dispositivi di protezione e misure di controllo.

07

Informare

Affrontare i rischi residui mediante istruzioni e avvertenze.

08

Documentare

Conservare evidenze tracciabili del processo di riduzione del rischio.

La valutazione dei rischi non è un documento redatto dopo che la macchina è stata costruita. Dovrebbe orientare durante tutto lo sviluppo la progettazione meccanica, l’architettura di comando, i ripari, le modalità di accesso, le disposizioni per la manutenzione e le istruzioni d’uso.
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04
ALLEGATO III

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

L’allegato III stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che costituiscono l’ossatura tecnica del regolamento.

Pericoli meccanici

Schiacciamento, cesoiamento, taglio, impigliamento, trascinamento, urto, proiezione e altri rischi derivanti da macchine in movimento.

Ripari e dispositivi di protezione

I sistemi di protezione devono essere adatti al pericolo e progettati in modo da non creare rischi aggiuntivi.

Sistemi di comando

I guasti del sistema di comando non dovrebbero dare luogo a situazioni pericolose e le funzioni di sicurezza dovrebbero funzionare in modo affidabile.

Pericoli elettrici

Le macchine dovrebbero proteggere le persone dai rischi elettrici che si presentano durante l’uso previsto e in condizioni prevedibili.

Temperatura e incendio

I rischi derivanti da temperature estreme, incendio o surriscaldamento devono essere adeguatamente controllati.

Rumore e vibrazioni

I rischi derivanti da rumore e vibrazioni dovrebbero essere ridotti al livello più basso ragionevolmente ottenibile mediante progettazione e misure di protezione.

Ergonomia

Le macchine dovrebbero tenere conto di postura, movimenti, caratteristiche fisiche dell’operatore e interazione umana prevedibile.

Manutenzione e accesso

Le attività di regolazione, pulizia e manutenzione dovrebbero poter essere svolte senza esporre le persone a rischi inutili.

La conformità riguarda l’intero ciclo di vita della macchina. Installazione, uso, regolazione, pulizia, manutenzione, ripristino dopo un guasto e uso scorretto prevedibile dovrebbero essere tutti considerati nell’ingegneria della sicurezza.
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05
SICUREZZA FUNZIONALE

Sistemi di comando e funzioni di sicurezza

Le macchine moderne si affidano sempre più a sistemi di comando elettrici, elettronici e programmabili per gestire le funzioni di sicurezza.

Arresto di emergenza

I sistemi di arresto di emergenza dovrebbero ottenere la risposta sicura richiesta senza introdurre pericoli aggiuntivi.

Interblocco

Ripari e sistemi di accesso possono richiedere un interblocco per impedire il funzionamento pericoloso della macchina in condizioni non sicure.

Funzioni di arresto sicuro

Azionamenti e macchine possono richiedere un comportamento di arresto definito quando vengono attivate le funzioni di sicurezza.

Comportamento in caso di guasto

Guasti singoli o condizioni di guasto prevedibili non dovrebbero dare luogo a un comportamento pericoloso inaccettabile della macchina.

Norme come la famiglia EN ISO 13849 e la IEC/EN 62061 possono essere pertinenti per le parti dei sistemi di comando delle macchine relative alla sicurezza, a seconda dell’architettura e dell’applicazione.

Un relè di sicurezza o un PLC di sicurezza non rende di per sé conforme una funzione di sicurezza. Scelta dei sensori, architettura, diagnostica, cablaggio, software, comportamento degli attuatori e validazione contribuiscono tutti alle prestazioni della funzione di sicurezza completa.
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06
MACCHINE DIGITALI

Software, IA e sicurezza legata alla cybersecurity

Le macchine sono sempre più definite dal software. Il comportamento rilevante per la sicurezza può dipendere da software embedded, controllori programmabili, connessioni remote, sistemi di sensori e funzioni adattive o autonome.

Il regolamento (UE) 2023/1230 modernizza esplicitamente il quadro della sicurezza per affrontare i rischi derivanti da queste tecnologie digitali.

Software di sicurezza

Il software che controlla le funzioni di sicurezza dovrebbe essere adeguatamente progettato, validato e protetto contro guasti prevedibili.

Comportamento autonomo

Le macchine che integrano un comportamento autonomo o evolutivo richiedono un’attenta considerazione dei limiti di funzionamento sicuro.

Macchine connesse

Accesso remoto e connettività non dovrebbero consentire modifiche pericolose del comportamento della macchina rilevante per la sicurezza.

Cybersecurity e sicurezza

La protezione contro corruzione o manipolazione diventa rilevante laddove tali interferenze possano causare un funzionamento non sicuro della macchina.

La cybersecurity diventa sicurezza delle macchine quando un difetto di sicurezza informatica può creare un pericolo fisico. I fabbricanti dovrebbero quindi considerare la cybersecurity rilevante per la sicurezza come parte della valutazione dei rischi della macchina, anziché trattarla unicamente come una questione informatica.
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07
MODIFICA DELLE MACCHINE

Modifica sostanziale e nuove responsabilità di fabbricante

Uno dei chiarimenti importanti del regolamento (UE) 2023/1230 riguarda le macchine che subiscono una modifica sostanziale dopo essere state immesse sul mercato o messe in servizio.

Una modifica fisica o digitale significativa, non prevista dal fabbricante originario e che incide sulla sicurezza della macchina, può creare nuove responsabilità di conformità per chi effettua tale modifica.

Modifica fisica

Modifiche a strutture, azionamenti, ripari, utensili, velocità di funzionamento o altre caratteristiche della macchina possono alterare il rischio accertato.

Modifica digitale

Modifiche a software, logica, sistemi di comando o funzioni di sicurezza possono cambiare in modo sostanziale il comportamento della macchina anche senza importanti interventi meccanici.

Funzione di sicurezza modificata

Le modifiche che incidono sulle funzioni di sicurezza dovrebbero essere valutate rispetto ai pericoli risultanti e ai requisiti di conformità.

Uso previsto modificato

Modificare la finalità o i limiti di funzionamento di una macchina può invalidare le ipotesi alla base della valutazione dei rischi originaria.

Una modifica può trasformare un operatore, un integratore o un proprietario in un fabbricante ai fini normativi. Le modifiche alle macchine dovrebbero quindi essere valutate prima della loro attuazione, non solo dopo che l’apparecchiatura modificata è tornata in servizio.
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08
NORME TECNICHE

Norme armonizzate per le macchine

Le norme armonizzate forniscono percorsi tecnici pratici per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza applicabili alle macchine.

Norme di tipo A

Concetti, principi e metodologia di progettazione di base per la sicurezza, ampiamente applicabili a tutte le macchine.

Norme di tipo B

Norme che trattano particolari aspetti di sicurezza o dispositivi di protezione applicabili a più categorie di macchine.

Norme di tipo C

Norme dettagliate relative a specifici tipi o gruppi di macchine.

Ambito esemplificativo Quadro normativo tipico
Valutazione dei rischi EN ISO 12100
Sistemi di comando relativi alla sicurezza Famiglia EN ISO 13849 / EN IEC 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchine Famiglia EN IEC 60204
Ripari Norme pertinenti sui ripari delle macchine
Dispositivi di interblocco Norme pertinenti su interblocchi e dispositivi di protezione
Arresto di emergenza Norme pertinenti sulla progettazione dell’arresto di emergenza
Verifichi sempre lo stato di armonizzazione attuale. L’edizione della norma applicabile, gli emendamenti e lo stato di citazione nella GUUE dovrebbero essere verificati al momento della valutazione della conformità della macchina.
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09
ALLEGATO I

Categorie di macchine a rischio più elevato

Il regolamento (UE) 2023/1230 individua nell’allegato I particolari macchine e prodotti correlati per i quali il regime di valutazione della conformità è più prescrittivo a causa delle loro caratteristiche di rischio.

L’allegato I è suddiviso in categorie per le quali si applicano diverse possibilità di valutazione della conformità. Per le categorie a rischio più elevato elencate nella parte A non è ammessa la sola autovalutazione da parte del fabbricante.

Allegato I parte A

Alcune macchine o prodotti di sicurezza a rischio più elevato richiedono una valutazione della conformità con il coinvolgimento di un terzo debitamente notificato.

Allegato I parte B

Altre categorie elencate possono avere diverse possibilità di valutazione della conformità a seconda delle norme applicate e del percorso scelto.

Il regolamento prevede inoltre meccanismi che consentono alla Commissione di aggiornare l’allegato I sulla base dei dati sugli infortuni, degli sviluppi tecnologici e di altre evidenze relative ai rischi delle macchine.

Non presuma che tutte le macchine possano essere autodichiarate allo stesso modo. La classificazione del prodotto rispetto all’allegato I dovrebbe essere completata prima di scegliere il percorso di valutazione della conformità o di incaricare risorse di prova e certificazione.
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10
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Scegliere il percorso di conformità corretto per le macchine

La procedura di valutazione della conformità dipende dalla macchina o dal prodotto correlato, dalla sua classificazione e dal fatto che rientri o meno nell’allegato I.

Controllo interno della produzione

Per le macchine per le quali il regolamento consente la valutazione da parte del fabbricante, la conformità può essere accertata mediante controllo interno della produzione.

Esame UE del tipo

Un organismo notificato esamina il progetto tecnico della macchina interessata e verifica che soddisfi i requisiti pertinenti.

Garanzia qualità totale

Un organismo notificato valuta e sorveglia il sistema qualità del fabbricante, laddove questo percorso di conformità sia scelto e consentito.

Verifica dell’unità

Singole macchine possono essere valutate mediante un percorso di verifica dell’unità, ove previsto dal regolamento.

01

Classificare

Determinare il tipo di macchina e lo status rispetto all’allegato I.

02

Valutare il rischio

Individuare i pericoli e la riduzione del rischio necessaria.

03

Selezionare le norme

Individuare le norme armonizzate applicabili.

04

Scegliere il percorso

Determinare la procedura di conformità giuridicamente disponibile.

05

Verificare

Completare prove, calcoli e validazione della sicurezza.

06

Documentare

Redigere la documentazione tecnica della macchina.

07

Dichiarare

Rilasciare la dichiarazione di conformità UE.

08

Marcatura CE

Apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato.

Il coinvolgimento dell’organismo notificato dipende dalla classificazione del prodotto e dal percorso di conformità. L’approccio corretto dovrebbe essere determinato in base al regolamento prima di commissionare una valutazione di terza parte.
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11
FASCICOLO TECNICO

Documentazione tecnica delle macchine

La documentazione tecnica fornisce le evidenze necessarie per dimostrare che la macchina o un prodotto correlato soddisfa il regolamento applicabile.

01
Descrizione del prodotto. Definire macchina, modelli, varianti e applicazione prevista.
02
Disegni di progetto. Conservare disegni d’insieme, circuiti, schemi di comando e calcoli pertinenti.
03
Valutazione dei rischi. Documentare pericoli, rischi valutati e misure di riduzione del rischio attuate.
04
Matrice dei requisiti essenziali. Associare i requisiti applicabili dell’allegato III alle evidenze a supporto.
05
Norme. Indicare le norme armonizzate e le altre specifiche tecniche utilizzate.
06
Rapporti di prova e di validazione. Includere le evidenze pertinenti di tipo meccanico, elettrico e di sicurezza funzionale.
07
Evidenze sul software. Conservare la documentazione pertinente sul software relativo alla sicurezza, ove applicabile.
08
Istruzioni. Conservare le informazioni fornite per installazione, uso e manutenzione sicuri.
09
Documentazione dei fornitori. Conservare dichiarazioni e informazioni tecniche relative ai prodotti incorporati pertinenti.
10
Evidenze della valutazione della conformità. Includere la documentazione dell’organismo notificato laddove il percorso scelto lo richieda.
Il fascicolo tecnico dovrebbe raccontare l’intera storia della sicurezza della macchina. Una raccolta di certificati di componenti priva di una valutazione dei rischi a livello di macchina, di evidenze sulla progettazione del sistema e di validazione non dimostra la conformità della macchina completa.
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12
INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

Istruzioni, documentazione digitale e informazioni sulla sicurezza

Il regolamento macchine modernizza le modalità con cui possono essere fornite le istruzioni e le altre informazioni sul prodotto, compreso un maggiore ricorso alla documentazione digitale alle condizioni stabilite dal regolamento.

Installazione

Le istruzioni dovrebbero descrivere i requisiti necessari per un’installazione e un’integrazione sicure.

Uso

Le informazioni dovrebbero spiegare i modi di funzionamento previsti, i limiti e i rischi residui.

Manutenzione

Dovrebbero essere trattate le procedure sicure di ispezione, regolazione, pulizia, sostituzione e manutenzione.

Accesso digitale

Laddove vengano fornite istruzioni digitali, dovrebbero essere soddisfatti i requisiti applicabili di accessibilità e disponibilità.

Le istruzioni fanno parte della progettazione della sicurezza della macchina. Dovrebbero comunicare i rischi residui e i controlli necessari che non possono essere ragionevolmente eliminati mediante la sola progettazione o i soli ripari.
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13
ACCESSO AL MERCATO UE

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

Una volta accertata la conformità mediante la procedura corretta, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE sulla macchina o sul prodotto correlato.

Fabbricante

Identificare il fabbricante e l’operatore economico responsabile pertinente.

Identificazione della macchina

Identificare chiaramente la macchina, il modello, il tipo e le altre informazioni di tracciabilità pertinenti.

Legislazione applicabile

Indicare il regolamento macchine e l’altra normativa di armonizzazione UE applicabile.

Norme

Indicare le norme armonizzate pertinenti e le altre specifiche, ove applicabili.

A seconda della progettazione e delle funzioni della macchina, questa può rientrare anche in altre legislazioni europee come EMC, ATEX, attrezzature a pressione, apparecchiature radio o RoHS.

La marcatura CE si applica alla macchina completa — non soltanto ai suoi componenti con marcatura CE. Il fabbricante o l’integratore di sistemi responsabile della macchina finale deve valutare le interazioni, le interfacce e i pericoli dell’insieme completo.
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Dalla progettazione della macchina a una sicurezza dimostrabile

La marcatura CE delle macchine è in ultima analisi la conclusione di un processo di ingegneria della sicurezza. I programmi di conformità più efficaci integrano la valutazione dei rischi nella progettazione, anziché trattare la valutazione della conformità come un’ispezione svolta al termine della costruzione della macchina.

Il regolamento (UE) 2023/1230 rafforza questo principio, adattando le norme europee sulle macchine ad apparecchiature connesse, controllate da software e sempre più autonome.

La questione ingegneristica

I pericoli sono stati eliminati o ridotti mediante una progettazione, ripari e comandi relativi alla sicurezza adeguati?

La questione della conformità

Il fabbricante è in grado di dimostrare con evidenze tracciabili che la macchina completa soddisfa tutti i requisiti giuridici applicabili?

La domanda decisiva sulla conformità delle macchine è: il fabbricante è in grado di dimostrare che la macchina è stata progettata, valutata, validata e documentata in modo sistematico, così che i rischi prevedibili restino adeguatamente controllati per tutto il ciclo di vita previsto?
Nota tecnica: I requisiti di conformità delle macchine dipendono dalla classificazione del prodotto, dall’uso previsto, dal profilo di rischio, dallo status rispetto all’allegato I, dalle norme armonizzate applicabili, dal percorso di valutazione della conformità e dall’interazione con l’altra legislazione dell’Unione. Il regolamento (UE) 2023/1230 si applica in generale dal 20 gennaio 2027 e sostituisce la direttiva 2006/42/CE, fatte salve le disposizioni transitorie e di applicazione specifica del regolamento. Norme e orientamenti normativi dovrebbero essere verificati al momento della valutazione della conformità. Il presente articolo fornisce informazioni tecniche di carattere generale e non sostituisce una valutazione normativa specifica per il prodotto.
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01

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02

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04

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