Technical Insight

GAR INSIGHT
Direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE — requisiti MID, valutazione della conformità e marcatura CE
GAR INSIGHT · METROLOGIA LEGALE E MARCATURA CE

Quando una misurazione determina quanto paga un cliente, quanta energia o acqua viene fornita, come viene calcolata una transazione commerciale o se una misurazione soggetta a controllo legale è affidabile, l’accuratezza della misura diventa più di una specifica tecnica. Diventa un requisito normativo.

La direttiva 2014/32/UE, comunemente nota come direttiva sugli strumenti di misura o MID, stabilisce requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea e/o messi in servizio per funzioni di misura soggette a controllo legale.

La MID combina requisiti metrologici essenziali con requisiti specifici per strumento. I fabbricanti devono stabilire se il proprio strumento rientra nella direttiva, individuare la pertinente categoria di strumento, definire i requisiti applicabili di accuratezza e ambientali, selezionare una procedura di valutazione della conformità adeguata e coinvolgere un organismo notificato ove richiesto da tale procedura.

La conformità alla MID prevede inoltre uno specifico requisito di marcatura. Gli strumenti conformi alla direttiva recano la marcatura CE unitamente alla marcatura metrologica supplementare e, ove applicabile, al numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione.

Il presente GAR Insight illustra il campo di applicazione della MID, le categorie di strumenti, i requisiti essenziali, le prestazioni metrologiche, la valutazione della conformità, il coinvolgimento dell’organismo notificato, la documentazione tecnica, la marcatura e il percorso pratico per l’accesso al mercato europeo.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Approfondisca il campo di applicazione della MID, le categorie di strumenti, i requisiti essenziali, le prestazioni metrologiche, la valutazione della conformità, la documentazione tecnica, la marcatura e l’accesso al mercato.

01
FONDAMENTO NORMATIVO

Comprendere la direttiva 2014/32/UE

La direttiva sugli strumenti di misura stabilisce i requisiti che gli strumenti di misura interessati devono soddisfare prima di essere messi a disposizione sul mercato UE e/o messi in servizio per funzioni di misura regolamentate.

La metrologia legale esiste perché una misurazione inaccurata può incidere direttamente su consumatori, imprese, fiscalità, servizi di pubblica utilità, tutela ambientale e lealtà delle transazioni commerciali. La MID non si concentra quindi semplicemente sul fatto che uno strumento sia in grado di misurare, ma sul fatto che le sue prestazioni di misura siano affidabili nelle condizioni d’uso previste.

Atto normativo Direttiva 2014/32/UE
Denominazione comune MID
Ambito normativo Metrologia legale
Marcatura del prodotto CE + marcatura metrologica
La MID disciplina la fiducia nella misurazione. Il suo scopo non è semplicemente accertare che uno strumento funzioni, ma garantire un livello adeguato di tutela metrologica, affinché le parti interessate dalla misurazione possano avere fiducia nel risultato.
↑ Torna alla guida all’articolo
02
CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo strumento di misura rientra nella MID?

Non ogni prodotto in grado di misurare è automaticamente uno strumento di misura disciplinato dalla MID. Il campo di applicazione dipende dal tipo di strumento, dalla funzione di misura prevista e dal fatto che rientri nelle categorie e nelle disposizioni specifiche per strumento stabilite dalla direttiva.

Gli Stati membri possono prescrivere l’uso di strumenti di misura per determinate funzioni di misura, ove giustificato da motivi quali l’interesse pubblico, la sanità pubblica, la sicurezza, la tutela dell’ambiente, la tutela dei consumatori, la fiscalità e la lealtà delle transazioni commerciali.

Tipo di strumento

Stabilire se il prodotto corrisponde a una categoria di strumento interessata dalla MID.

Funzione di misura

Definire quale grandezza misura lo strumento e come viene utilizzato il risultato.

Applicazione prevista

Stabilire l’uso commerciale, di pubblica utilità, industriale, ambientale o di altro tipo soggetto a controllo legale della misurazione.

Requisiti nazionali

Considerare i requisiti applicabili nello Stato membro in cui lo strumento sarà messo in servizio.

Partire dal campo di applicazione prima di selezionare norme o prove. Sottoporre a prova uno strumento rispetto a una norma tecnicamente pertinente non dimostra di per sé che siano stati individuati il corretto quadro di metrologia legale o la corretta procedura di valutazione della conformità.
↑ Torna alla guida all’articolo
03
FAMIGLIE DI STRUMENTI

Strumenti di misura interessati dal quadro MID

La MID contiene requisiti specifici per strumento per categorie definite di apparecchiature di misura. Stabilire la categoria corretta è fondamentale, poiché essa determina i requisiti tecnici applicabili e le procedure di valutazione della conformità consentite.

Riferimento Categoria di strumento Funzione tipica
MI-001 Contatori dell’acqua Misurazione dei volumi di acqua erogata.
MI-002 Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume Misurazione e conversione dei quantitativi di gas.
MI-003 Contatori di energia elettrica attiva Misurazione del consumo di energia elettrica.
MI-004 Contatori di calore Misurazione dell’energia termica scambiata negli impianti di riscaldamento o raffrescamento.
MI-005 Sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua Misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi.
MI-006 Strumenti per pesare a funzionamento automatico Determinazione automatica della massa o di grandezze correlate.
MI-007 Tassametri Calcolo dei valori di misura legati alla corsa utilizzati per le tariffe.
MI-008 Misure materializzate Misure fisiche utilizzate per riprodurre o fornire quantità note.
MI-009 Strumenti di misura della dimensione Misurazione di dimensioni o caratteristiche dimensionali.
MI-010 Analizzatori dei gas di scarico Misurazione di determinati componenti dei gas di scarico.
Il quadro MID evolve con la tecnologia di misura. La modifica della direttiva del 2026 affronta, tra l’altro, i requisiti di misura armonizzati relativi ai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e di rifornimento di idrogeno. I fabbricanti devono quindi verificare il testo applicabile vigente e il calendario di attuazione, anziché basarsi soltanto su sintesi meno recenti delle categorie MID.
↑ Torna alla guida all’articolo
04
ALLEGATO I

Requisiti essenziali

Uno strumento di misura deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I unitamente ai requisiti contenuti nelle pertinenti disposizioni specifiche per strumento.

Errori tollerati

L’errore di misura deve restare entro i requisiti applicabili di errore massimo tollerato.

Riproducibilità

Le misurazioni eseguite in condizioni modificate definite devono restare adeguatamente coerenti.

Ripetibilità

Misurazioni ripetute nelle stesse condizioni devono fornire risultati sufficientemente concordanti.

Discriminazione e sensibilità

Lo strumento deve rispondere in modo adeguato alle variazioni della grandezza misurata.

Durabilità

Le caratteristiche metrologiche devono restare sufficientemente stabili per tutto il periodo d’uso previsto.

Affidabilità

Gli strumenti devono essere progettati in modo da ridurre al minimo i difetti in grado di produrre risultati di misura inaccurati.

Idoneità

Il progetto deve essere adeguato alla funzione di misura prevista e all’ambiente di funzionamento.

Protezione contro le alterazioni

Le caratteristiche metrologiche e i dati di misura richiedono un’adeguata protezione contro alterazioni accidentali o intenzionali.

Indicazione del risultato

I risultati di misura devono essere presentati in forma adeguata, chiara e inequivocabile.

↑ Torna alla guida all’articolo
05
INTEGRITÀ DELLA MISURA

Prestazioni metrologiche

La conformità alla MID dipende dalla dimostrazione che lo strumento mantiene le prestazioni di misura richieste in tutte le condizioni di funzionamento specificate.

Accuratezza

Gli errori di misura devono restare entro i limiti applicabili allo strumento e alle condizioni d’uso previste.

Campo di funzionamento

I pertinenti campi di portata, carico, energia, temperatura, pressione o di altre grandezze di misura devono essere definiti e convalidati.

Grandezze d’influenza

I fattori in grado di incidere sulle prestazioni di misura devono essere individuati e valutati.

Perturbazioni

Gli strumenti devono restare conformi quando sono sottoposti alle perturbazioni applicabili definite dal quadro normativo e tecnico.

Un risultato di laboratorio positivo è significativo soltanto se rappresenta lo strumento commercializzato. Hardware, firmware, software, sensori, parametri metrologici e configurazioni utilizzati per la valutazione della conformità devono corrispondere al prodotto successivamente fabbricato e immesso sul mercato.
↑ Torna alla guida all’articolo
06
AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Influenze ambientali ed elettromagnetiche

Gli strumenti di misura possono essere esposti a condizioni ambientali in grado di influire sulla loro accuratezza. La valutazione della conformità deve quindi considerare l’ambiente in cui lo strumento è destinato a funzionare.

Temperatura

Gli intervalli di temperatura e le condizioni termiche possono incidere su sensori, elettronica e stabilità della misura.

Umidità

Devono essere considerate le pertinenti condizioni di umidità e condensa.

Ambiente meccanico

Vibrazioni, urti e altre influenze meccaniche possono richiedere una valutazione.

Perturbazioni elettromagnetiche

L’immunità alle perturbazioni elettromagnetiche è trattata nell’ambito del quadro MID per gli strumenti di misura interessati.

Alimentazione

Le variazioni delle condizioni di alimentazione possono richiedere una valutazione qualora possano influire sulle prestazioni metrologiche.

Condizioni di installazione

Orientamento, tubazioni, montaggio, collegamenti e altri fattori di installazione possono incidere su determinati tipi di strumenti.

I requisiti MID ed EMC interagiscono. Per gli strumenti di misura interessati, la MID costituisce la normativa specifica in materia di immunità elettromagnetica, mentre la direttiva EMC continua ad applicarsi per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche.
↑ Torna alla guida all’articolo
07
SPECIFICHE TECNICHE

Norme armonizzate e documenti normativi

Le norme armonizzate possono offrire un percorso tecnico strutturato per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali da esse coperti.

La MID riconosce inoltre determinati documenti normativi elaborati dall’Organizzazione internazionale di metrologia legale, qualora i relativi riferimenti e le parti pertinenti siano stati individuati conformemente alla direttiva.

Norme armonizzate

I riferimenti pubblicati possono conferire la presunzione di conformità per i requisiti coperti dalla norma pertinente.

Documenti OIML

I pertinenti documenti normativi OIML possono svolgere un ruolo importante nel quadro di metrologia legale della MID.

Requisiti specifici per strumento

Le specifiche tecniche devono sempre essere considerate insieme ai requisiti applicabili allo specifico strumento.

Riferimenti vigenti

I fabbricanti devono verificare lo stato vigente nella Gazzetta ufficiale, gli emendamenti, le limitazioni e le date di ritiro prima di fare affidamento su una norma ai fini della presunzione di conformità.

Non fare affidamento soltanto sul numero di norma riportato in un vecchio rapporto di prova. Confermare che l’edizione e il riferimento utilizzati restino adeguati per lo strumento e per la valutazione della conformità in corso.
↑ Torna alla guida all’articolo
08
PROCEDURA DI CONFORMITÀ

Valutazione della conformità MID

La MID utilizza moduli di valutazione della conformità derivati dal quadro legislativo dell’UE. Le disposizioni specifiche per strumento indicano quale modulo o quali combinazioni di moduli possono essere utilizzati per un determinato strumento di misura.

Esame del tipo

Alcune procedure iniziano con la valutazione di un progetto o di un tipo rappresentativo da parte di un organismo notificato.

Conformità della produzione

I controlli in fase di produzione dimostrano che gli strumenti fabbricati continuano a essere conformi al tipo o al progetto approvato.

Garanzia qualità

Alcune procedure si avvalgono di un sistema qualità valutato che copre le pertinenti attività di fabbricazione o di qualità del prodotto.

Verifica del prodotto

Le procedure di verifica possono comportare esami e prove sugli strumenti per dimostrarne la conformità.

Verifica dell’unità

Determinate procedure specifiche per strumento possono consentire la valutazione della conformità di un singolo strumento.

Garanzia qualità totale

Ove consentito, la conformità può basarsi su un sistema qualità approvato che copre progettazione, fabbricazione, ispezione finale e prove.

Il fabbricante non può scegliere liberamente qualsiasi modulo MID. Le procedure di valutazione della conformità disponibili dipendono dalle disposizioni della direttiva specifiche per strumento. La procedura corretta deve quindi essere stabilita prima dell’avvio delle attività di certificazione.
↑ Torna alla guida all’articolo
09
VALUTAZIONE DI TERZA PARTE

Il ruolo dell’organismo notificato

Gli organismi notificati svolgono le attività indipendenti di valutazione della conformità richieste dal modulo o dalla combinazione di moduli MID prescelti.

Esame UE del tipo

Ove applicabile, l’organismo notificato valuta il progetto tecnico e verifica che soddisfi i pertinenti requisiti MID.

Valutazione del sistema qualità

Alcuni moduli richiedono la valutazione e la sorveglianza del sistema qualità del fabbricante.

Verifica del prodotto

L’organismo notificato può esaminare e sottoporre a prova gli strumenti nell’ambito di procedure di conformità basate sulla verifica.

Sorveglianza

Può essere richiesta una sorveglianza continua quando la conformità si basa su un sistema qualità approvato.

L’ambito dell’organismo notificato è importante. L’organismo prescelto deve essere notificato per la direttiva 2014/32/UE e per le pertinenti attività di valutazione della conformità e categorie di strumenti di misura.
↑ Torna alla guida all’articolo
10
EVIDENZE DI CONFORMITÀ

Documentazione tecnica MID

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misura ai requisiti applicabili e deve coprire adeguatamente la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

01
Descrizione generale. Definire lo strumento, le varianti, la funzione di misura prevista e le condizioni d’uso previste.
02
Informazioni di progetto. Includere il progetto concettuale, i disegni di fabbricazione, le informazioni sui componenti e le descrizioni tecniche pertinenti.
03
Principi di funzionamento. Spiegare come funziona il sistema di misura e come converte la grandezza misurata nel risultato indicato.
04
Requisiti applicabili. Individuare i requisiti dell’allegato I e i requisiti specifici pertinenti per lo strumento.
05
Norme e specifiche. Individuare le norme armonizzate, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche utilizzati.
06
Calcoli di progetto. Includere i calcoli, gli esami e le evidenze ingegneristiche pertinenti.
07
Evidenze di prova. Conservare i rapporti che dimostrano le prestazioni metrologiche e ambientali.
08
Documentazione del software. Qualora il software influisca sulle caratteristiche metrologiche, documentare il software pertinente e le misure di protezione.
09
Marcatura e istruzioni. Conservare esempi di iscrizioni, etichette e informazioni per l’utente.
10
Dichiarazione e certificati. Conservare i certificati di conformità applicabili e la dichiarazione di conformità UE.
Il software può far parte del progetto metrologico. Quando il software calcola, memorizza, trasmette o visualizza dati di misura giuridicamente rilevanti, la sua integrità e la sua protezione possono essere determinanti per la valutazione della conformità.
↑ Torna alla guida all’articolo
11
MARCATURA DEL PRODOTTO

Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare

Gli strumenti conformi alla MID recano la marcatura CE unitamente alla marcatura metrologica supplementare prescritta dalla direttiva.

Marcatura CE

Indica la conformità alla normativa di armonizzazione dell’UE applicabile che prevede la marcatura CE.

Marcatura metrologica

La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola “M” e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione, racchiuse in un rettangolo.

Numero dell’organismo notificato

Ove richiesto, il numero di identificazione dell’organismo notificato segue la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

Iscrizioni sullo strumento

Sono richieste, ove applicabile, ulteriori informazioni relative all’identificazione del fabbricante, all’accuratezza e alle caratteristiche di funzionamento.

La marcatura metrologica MID non è un logo di certificazione facoltativo. Fa parte della marcatura di conformità prescritta per legge per gli strumenti di misura interessati dalla direttiva.
↑ Torna alla guida all’articolo
12
DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE attesta la responsabilità del fabbricante per la conformità dello strumento alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile.

Identificazione dello strumento

La dichiarazione deve identificare chiaramente lo strumento di misura cui si riferisce.

Fabbricante

Devono essere indicati il fabbricante responsabile e le pertinenti informazioni di identificazione.

Normativa

La normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile deve essere correttamente indicata.

Norme e specifiche

Devono essere indicati, ove applicabile, le norme armonizzate pertinenti e gli altri riferimenti tecnici.

Organismo notificato

Devono essere incluse, ove richiesto, le informazioni applicabili sull’organismo notificato e i certificati di conformità.

Firma autorizzata

La dichiarazione deve essere rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante e debitamente firmata.

Un prodotto può essere soggetto ad altre normative oltre alla MID. Qualora si applichi anche altra normativa UE, il fabbricante deve garantire che la dichiarazione di conformità tratti correttamente l’intero quadro normativo applicabile allo strumento finito.
↑ Torna alla guida all’articolo
13
RESPONSABILITÀ NELLA CATENA DI FORNITURA

Fabbricanti, importatori e distributori

La conformità alla MID stabilisce obblighi lungo l’intera catena degli operatori economici. I fabbricanti hanno la responsabilità primaria della conformità, mentre importatori e distributori hanno propri obblighi di verifica e tracciabilità.

Fabbricante

Garantisce che progettazione e fabbricazione siano conformi ai requisiti applicabili, completa la valutazione della conformità e conserva la documentazione tecnica.

Mandatario

Può svolgere i compiti specificati in un mandato scritto entro i limiti consentiti dalla direttiva.

Importatore

Deve verificare determinati elementi di conformità prima di immettere sul mercato dell’Unione uno strumento proveniente da un paese terzo.

Distributore

Deve agire con la dovuta diligenza e verificare i requisiti applicabili in materia di marcatura, documentazione e tracciabilità.

Tracciabilità

Gli operatori economici devono essere in grado di identificare i pertinenti operatori della catena di fornitura per il periodo prescritto dalla direttiva.

Strumenti non conformi

Possono essere necessarie adeguate misure correttive e la cooperazione con le autorità quando uno strumento presenta una non conformità.

↑ Torna alla guida all’articolo
14
PERCORSO DI CONFORMITÀ

Dalla progettazione dello strumento di misura all’accesso al mercato UE

La conformità alla MID è più efficiente quando i requisiti di metrologia legale sono integrati nello sviluppo del prodotto prima che lo strumento raggiunga il progetto definitivo.

01

Definire lo strumento

Stabilirne la funzione di misura e l’applicazione prevista.

02

Confermare il campo di applicazione

Stabilire se lo strumento rientra nella MID.

03

Individuare la categoria

Determinare i requisiti specifici per strumento applicabili.

04

Mappare i requisiti

Individuare gli obblighi dell’allegato I e quelli specifici per strumento.

05

Selezionare le specifiche

Individuare le norme e i documenti normativi appropriati.

06

Pianificare la valutazione

Selezionare una procedura di conformità consentita per lo strumento.

07

Verificare le prestazioni

Completare le valutazioni metrologiche e ambientali richieste.

08

Costruire la documentazione

Compilare la documentazione tecnica a supporto della conformità.

09

Organismo notificato

Completare la valutazione e la certificazione di terza parte richieste.

10

Dichiarare

Redigere e firmare la dichiarazione di conformità UE.

11

Marcare

Apporre la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e le marcature di identificazione richieste.

12

Mantenere la conformità

Garantire che gli strumenti di produzione continuino a corrispondere al progetto valutato.

Il processo di conformità deve coprire lo strumento effettivamente immesso sul mercato. Le modifiche a sensori, software, firmware, algoritmi di misura, componenti o controlli della produzione devono essere valutate per il loro potenziale effetto sul progetto metrologico approvato e sulle evidenze di conformità.
↑ Torna alla guida all’articolo

Dalla capacità di misura a una conformità metrologica dimostrabile

Uno strumento di misura può essere tecnicamente sofisticato e non soddisfare comunque i requisiti di metrologia legale. La conformità alla MID richiede che il fabbricante dimostri che le prestazioni di misura restano affidabili entro le condizioni e i limiti stabiliti dal quadro normativo applicabile.

Il processo inizia con la conferma del campo di applicazione e l’individuazione della corretta categoria di strumento. A partire da ciò, il fabbricante può determinare i requisiti essenziali applicabili, le disposizioni specifiche per strumento, le specifiche tecniche e i moduli di valutazione della conformità.

Le evidenze tecniche risultanti devono collegare il progetto dello strumento, le prestazioni metrologiche, le prove ambientali, i controlli sul software, i processi produttivi, i certificati di conformità e le marcature del prodotto.

La domanda sulla misura

Lo strumento è in grado di produrre risultati di misura sufficientemente accurati, ripetibili, affidabili e protetti in tutte le condizioni di funzionamento specificate?

La domanda sulla conformità

Il fabbricante è in grado di dimostrare che lo strumento di produzione corrisponde al progetto valutato, alla documentazione tecnica e alla procedura di conformità su cui si basa la sua marcatura MID?

La domanda decisiva sulla conformità alla MID è: ogni parte interessata dalla misurazione può nutrire una fiducia giustificata nel fatto che lo strumento immesso sul mercato continui a fornire le prestazioni metrologiche su cui si è basata la sua valutazione della conformità?
Nota tecnica: La direttiva 2014/32/UE stabilisce requisiti per gli strumenti di misura rientranti nel suo campo di applicazione ed è stata modificata, tra l’altro, dalla direttiva (UE) 2026/706. Gli obblighi specifici per prodotto dipendono dalla categoria di strumento, dalla funzione di misura prevista, dai requisiti essenziali e specifici per strumento applicabili, dalla procedura di valutazione della conformità e dalle disposizioni nazionali che disciplinano la messa in servizio degli strumenti. I fabbricanti devono verificare il testo giuridico vigente, le date di attuazione applicabili, le norme armonizzate, i documenti normativi OIML, l’ambito dell’organismo notificato e i requisiti degli Stati membri prima di effettuare una valutazione della conformità specifica per il prodotto. Il presente articolo fornisce informazioni tecniche di carattere generale e non sostituisce una valutazione di metrologia legale o della conformità specifica per lo strumento.
GLOBAL ALLIANCE REGISTER

How Global Alliance Register Can Support You

Global Alliance Register supports organizations and project stakeholders with independent technical-assurance services relevant to direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/ue — requisiti mid,. Based on the article's emphasis on technical assurance, verification and risk management, GAR can coordinate competent specialists, laboratories, inspectors, auditors and accredited conformity-assessment resources as appropriate to the actual technical need. Within the context of this article, Global Alliance Register can support you in the following areas:

01

Define the technical, regulatory, quality and risk objectives for direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/ue — requisiti mid, and determine which combination of testing, inspection, certification, audit or advisory services is appropriate.

02

Coordinate competent laboratories, inspectors, auditors, certification bodies and specialist technical resources for direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/ue — requisiti mid, according to scope, geography and the required level of independence.

03

Integrate test results, inspection reports, audit evidence and certification outcomes relating to direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/ue — requisiti mid, into a coherent assurance process with clear responsibilities and traceability.

04

Structure the assurance approach for direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/ue — requisiti mid, so consultancy, testing, inspection, audit and certification roles maintain the appropriate independence and decision-making boundaries.

05

Assess the existing management-system arrangements relevant to direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/ue — requisiti mid,, identify gaps against applicable requirements and prioritise practical improvement actions.

Scroll to Top