Il rumore prodotto da macchine edili, generatori, compressori, attrezzature per la manutenzione del verde e altre macchine per esterni è più di una caratteristica del prodotto. Nell’Unione europea, determinate categorie di attrezzature utilizzate all’aperto sono soggette a specifici requisiti giuridici relativi alle loro emissioni acustiche ambientali.
La direttiva 2000/14/CE, comunemente nota come direttiva sul rumore delle macchine all’aperto , stabilisce requisiti armonizzati per l’emissione acustica ambientale di determinate attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Per i fabbricanti, uno degli aspetti più importanti della direttiva consiste nel comprendere che non tutte le attrezzature interessate seguono lo stesso percorso normativo. Le attrezzature elencate all’articolo 12 sono soggette a limiti di potenza sonora ammessi, mentre le attrezzature elencate all’articolo 13 sono soggette a requisiti di marcatura acustica senza i limiti di potenza sonora dell’articolo 12.
Tale distinzione incide sulla valutazione della conformità, compresa la necessità o meno del coinvolgimento di un organismo notificato. I fabbricanti devono inoltre determinare il livello di potenza sonora misurato, stabilire il livello di potenza sonora garantito, redigere la documentazione tecnica, completare la procedura di conformità appropriata e apporre le marcature richieste.
Il presente GAR Insight illustra il campo di applicazione della direttiva, le attrezzature degli articoli 12 e 13, la misurazione della potenza sonora, i livelli di potenza sonora garantiti, la valutazione della conformità, il coinvolgimento dell’organismo notificato, la documentazione tecnica, i requisiti della dichiarazione e la marcatura CE.
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Approfondisca il campo di applicazione della direttiva sul rumore delle macchine all’aperto, la classificazione delle attrezzature, i limiti di rumore, la misurazione della potenza sonora, la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la marcatura CE.
Comprendere la direttiva 2000/14/CE
La direttiva 2000/14/CE stabilisce un quadro europeo armonizzato relativo al rumore emesso nell’ambiente da determinate attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
I suoi obiettivi comprendono l’armonizzazione dei requisiti di emissione acustica, delle procedure di valutazione della conformità, della marcatura, della documentazione tecnica e dei dati sulle emissioni acustiche, sostenendo al contempo il funzionamento del mercato europeo e tutelando la salute e il benessere delle persone.
Quali attrezzature sono interessate?
La direttiva 2000/14/CE non si applica a ogni prodotto in grado di generare rumore all’aperto. Si applica alle attrezzature elencate negli articoli 12 e 13 e definite nell’allegato I.
La direttiva riguarda le attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio come unità complete idonee all’uso previsto.
Macchine edili
Diverse macchine edili, attrezzature di compattazione, demolitori, caricatori e altre attrezzature elencate possono rientrare nella direttiva.
Compressori
I compressori che rispondono alle definizioni e alle condizioni stabilite dalla direttiva sono espressamente interessati.
Generatori
I generatori di energia e determinati generatori per saldatura figurano tra le categorie di attrezzature disciplinate dalla direttiva.
Attrezzature per la manutenzione del verde
Determinate attrezzature per prati, giardini e gestione della vegetazione sono incluse nelle categorie di prodotti della direttiva.
Apparecchi di sollevamento
Determinate gru, montacarichi da cantiere e attrezzature correlate sono incluse qualora soddisfino le definizioni della direttiva.
Altre attrezzature per esterni
La direttiva contiene un elenco definito di ulteriori macchine e attrezzature destinate all’uso all’aperto.
Articolo 12: attrezzature soggette a limiti di rumore
L’articolo 12 individua le attrezzature per le quali il livello di potenza sonora garantito non deve superare il livello di potenza sonora ammesso stabilito dalla direttiva.
Macchine per la compattazione
Determinati rulli vibranti e non vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori sono soggetti all’articolo 12.
Compressori
I compressori rientranti nell’intervallo di potenza applicabile figurano tra le attrezzature soggette a livelli di potenza sonora ammessi.
Martelli demolitori e picconatori
I martelli demolitori e picconatori manuali rientrano nel regime dei limiti di rumore dell’articolo 12.
Apripista
Gli apripista rientranti nell’intervallo di potenza specificato dalla direttiva sono soggetti a livelli di potenza sonora ammessi.
Attrezzature di scavo e caricamento
Determinati escavatori, caricatori ed escavatori-caricatori sono interessati dai requisiti dell’articolo 12.
Altre attrezzature elencate
L’articolo 12 contiene ulteriori categorie di attrezzature il cui livello di potenza sonora garantito è limitato per legge.
Articolo 13: attrezzature soggette a marcatura acustica
L’articolo 13 riguarda un altro gruppo di attrezzature per esterni. A differenza delle attrezzature dell’articolo 12, questi prodotti non sono soggetti ai limiti di potenza sonora ammessi stabiliti dall’articolo 12.
Restano soggetti ai requisiti della direttiva in materia di misurazione del rumore, livello di potenza sonora garantito, valutazione della conformità, dichiarazione e marcatura.
Limite di rumore + marcatura acustica
Il livello di potenza sonora garantito deve rispettare il limite ammesso applicabile stabilito dalla direttiva.
Marcatura acustica
Il livello di potenza sonora garantito deve essere determinato e indicato, ma non si applicano i limiti di potenza sonora ammessi dell’articolo 12.
Livello di potenza sonora misurato
La direttiva utilizza la potenza sonora anziché una semplice lettura della pressione sonora rilevata a una distanza arbitraria dalla macchina.
Il livello di potenza sonora misurato è determinato secondo i requisiti di misura e il codice di prova specifico per attrezzatura stabiliti dall’allegato III.
Potenza sonora
La potenza sonora caratterizza l’energia acustica emessa dall’attrezzatura e fornisce una base per confrontare il rumore delle macchine.
Ponderazione A
La direttiva esprime la grandezza di potenza sonora pertinente come livello di potenza sonora ponderato A, LWA.
Condizioni di prova definite
Le misurazioni devono seguire le condizioni di funzionamento e di installazione specificate per la particolare categoria di attrezzatura.
Attrezzatura rappresentativa
I valori misurati possono essere determinati su una macchina rappresentativa oppure, come previsto dalla direttiva, come media di un certo numero di macchine.
Livello di potenza sonora garantito
Uno dei concetti più importanti della direttiva 2000/14/CE è la differenza tra il livello di potenza sonora misurato e il livello di potenza sonora garantito.
Il valore garantito incorpora le incertezze associate alle procedure di misura e alla variabilità della produzione. Il fabbricante conferma che tale valore garantito non sarà superato.
Livello di potenza sonora misurato
Il valore determinato mediante la procedura di misura acustica applicabile.
Livello di potenza sonora garantito
Il valore di potenza sonora dichiarato dal fabbricante dopo aver tenuto conto delle pertinenti incertezze di misura e di produzione.
Prove acustiche e condizioni di misura
L’allegato III stabilisce il quadro di misura del rumore e i codici di prova specifici per attrezzatura utilizzati per determinare i livelli di potenza sonora.
Configurazione dell’attrezzatura
La macchina deve essere configurata secondo i requisiti di prova applicabili.
Condizioni di funzionamento
Le prove possono richiedere specifiche condizioni di carico, velocità o funzionamento a seconda della categoria di attrezzatura.
Superficie di misura
Le posizioni dei microfoni e la superficie di misura devono corrispondere al metodo acustico prescritto.
Ambiente di prova
L’ambiente acustico deve essere idoneo al metodo di misura e sufficientemente controllato per produrre risultati validi.
Strumentazione
Le apparecchiature di misura devono essere adeguate alle misurazioni acustiche richieste e alla relativa accuratezza.
Rapporto di prova
Risultati e condizioni di prova devono essere documentati, affinché il valore di potenza sonora dichiarato resti tracciabile rispetto alla valutazione.
Procedure di valutazione della conformità
La procedura di valutazione della conformità applicabile dipende principalmente dal fatto che l’attrezzatura sia elencata all’articolo 12 o all’articolo 13.
| Gruppo di attrezzature | Requisito | Valutazione della conformità |
|---|---|---|
| Articolo 12 | Soggette a limiti di potenza sonora ammessi e a marcatura acustica. | Il fabbricante sceglie una delle procedure consentite dall’articolo 14: allegato VI, allegato VII o allegato VIII. |
| Articolo 13 | Soggette a marcatura acustica senza i limiti di potenza sonora ammessi dell’articolo 12. | Controllo interno della produzione secondo l’allegato V. |
Allegato VI
Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e verifica periodica.
Allegato VII
Verifica dell’unità con valutazione indipendente della singola attrezzatura.
Allegato VIII
Garanzia qualità totale basata su un sistema qualità approvato, soggetto alla valutazione e alla sorveglianza applicabili da parte dell’organismo notificato.
Quando è richiesto un organismo notificato?
Il coinvolgimento dell’organismo notificato è una differenza sostanziale tra le procedure di conformità per le attrezzature dell’articolo 12 e quelle dell’articolo 13.
Coinvolgimento dell’organismo notificato
Le procedure disponibili degli allegati VI, VII e VIII prevedono il coinvolgimento dell’organismo notificato con modalità diverse, tra cui la valutazione della documentazione tecnica, le verifiche, la verifica dell’unità o la valutazione e la sorveglianza del sistema qualità.
Controllo interno della produzione
Le attrezzature dell’articolo 13 seguono il controllo interno della produzione dell’allegato V e non richiedono le procedure di conformità con organismo notificato dell’articolo 12.
Documentazione tecnica
Il fabbricante deve redigere una documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità dell’attrezzatura ai requisiti della direttiva.
Marcatura CE e indicazione della potenza sonora garantita
Le attrezzature conformi alla direttiva 2000/14/CE devono recare sia la marcatura CE applicabile sia l’indicazione del loro livello di potenza sonora garantito.
Marcatura CE
La marcatura CE comunica la conformità alla normativa dell’Unione applicabile che prevede tale marcatura.
LWA garantito
L’attrezzatura deve inoltre indicare il livello di potenza sonora garantito nella forma prescritta dalla direttiva.
Visibile
Le informazioni di conformità e di potenza sonora richieste devono essere posizionate in modo da essere facilmente visibili.
Leggibile e indelebile
Le marcature devono restare leggibili e durevoli conformemente ai requisiti della direttiva.
Dichiarazione di conformità
Il fabbricante o il mandatario deve redigere la dichiarazione di conformità prescritta dalla direttiva 2000/14/CE per ciascun tipo di attrezzatura interessata fabbricato.
La dichiarazione collega l’attrezzatura al fabbricante, alla normativa applicabile, alla valutazione della conformità e alle prestazioni acustiche dichiarate.
Identità dell’attrezzatura
La dichiarazione deve identificare chiaramente l’attrezzatura cui si riferisce l’attestazione di conformità.
Fabbricante
Devono essere fornite le informazioni sul fabbricante e, ove applicabile, sul mandatario.
Normativa
Devono essere indicate, ove richiesto, la direttiva 2000/14/CE e le altre normative dell’Unione applicabili.
Procedura di conformità
Deve essere indicata la procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi della direttiva.
Organismo notificato
Devono essere incluse le informazioni applicabili sull’organismo notificato, ove richiesto dalla procedura di conformità prescelta.
Valori di potenza sonora
Le informazioni richieste sulla potenza sonora misurata e garantita devono essere indicate conformemente alla direttiva.
Problemi di conformità ricorrenti in materia di rumore all’aperto
Classificazione errata del prodotto
Si utilizza la denominazione commerciale del prodotto invece di verificare la definizione normativa dell’allegato I.
Confusione tra articolo 12 e 13
Il fabbricante non stabilisce se all’attrezzatura si applica un limite di rumore di legge.
Metodo di prova errato
Le misurazioni del rumore vengono eseguite in condizioni di comodo anziché secondo il codice di prova normativo applicabile.
Misurato = garantito
Si dichiara direttamente la misurazione di un prototipo senza tenere adeguatamente conto dell’incertezza e della variabilità della produzione pertinenti.
Organismo notificato mancante
Le attrezzature dell’articolo 12 vengono erroneamente trattate come se fosse sufficiente il controllo interno della produzione dell’allegato V.
Marcatura acustica errata
L’indicazione della potenza sonora garantita manca, ha un formato errato o non è coerente con la documentazione tecnica.
Modifiche alla produzione
Vengono introdotte modifiche progettuali rilevanti per il rumore senza riesaminarne l’effetto sul livello di potenza sonora garantito.
Fascicolo tecnico incompleto
Rapporti di prova, valutazione dell’incertezza, evidenze di conformità e informazioni sulla marcatura non costituiscono una registrazione di conformità tracciabile.
Dalla classificazione acustica all’accesso al mercato UE
La conformità alla direttiva sul rumore delle macchine all’aperto è più efficiente quando la classificazione del prodotto e i requisiti acustici vengono stabiliti prima dell’avvio delle prove.
Definire l’attrezzatura
Stabilire configurazione, funzione e uso all’aperto previsto del prodotto.
Confermare il campo di applicazione
Confrontare l’attrezzatura con le definizioni dell’allegato I.
Classificare l’attrezzatura
Stabilire se si applica l’articolo 12 o l’articolo 13.
Individuare il limite di rumore
Per le attrezzature dell’articolo 12, determinare il livello ammesso applicabile.
Selezionare il codice di prova
Individuare i requisiti di misura applicabili dell’allegato III.
Misurare il rumore
Determinare il livello di potenza sonora misurato nelle condizioni prescritte.
Valutare l’incertezza
Considerare l’incertezza di misura e la variabilità della produzione.
Stabilire il valore LWA
Determinare il livello di potenza sonora garantito.
Selezionare la procedura
Applicare la procedura di conformità richiesta per l’articolo 12 o per l’articolo 13.
Compilare la documentazione
Costruire le evidenze tecniche a supporto della conformità.
Dichiarare e marcare
Completare la dichiarazione e apporre la marcatura CE e l’indicazione della potenza sonora.
Controllare la produzione
Mantenere la conformità delle attrezzature prodotte in serie al valore LWA dichiarato.
Dalle prove acustiche a una conformità acustica dimostrabile
La conformità alla direttiva sul rumore delle macchine all’aperto non è semplicemente una questione di misurare quanto una macchina sembri rumorosa. Il processo normativo inizia stabilendo se l’attrezzatura è specificamente interessata dalla direttiva 2000/14/CE e individuando la pertinente definizione di attrezzatura.
Il fabbricante deve quindi stabilire se il prodotto rientra nell’articolo 12 o nell’articolo 13. Per le attrezzature dell’articolo 12, il livello di potenza sonora garantito deve rispettare il limite ammesso applicabile e deve essere seguita una delle procedure di valutazione della conformità specificate che prevedono un organismo notificato. Le attrezzature dell’articolo 13 seguono la procedura di controllo interno della produzione stabilita dall’allegato V.
Una corretta misurazione acustica è altrettanto importante. Il livello di potenza sonora misurato deve essere determinato utilizzando il metodo di misura e le condizioni di funzionamento prescritti. L’incertezza di misura e la variabilità della produzione contribuiscono poi a stabilire un livello di potenza sonora garantito difendibile.
Tale valore garantito diventa parte dell’identità normativa del prodotto. Compare sull’attrezzatura e deve restare supportato dalla documentazione tecnica, dalla valutazione della conformità e dai controlli della produzione.
La domanda acustica
La potenza sonora dell’attrezzatura è stata determinata utilizzando il metodo di prova normativo e le condizioni di funzionamento corretti?
La domanda sulla conformità
Il fabbricante è in grado di dimostrare che il livello di potenza sonora garantito indicato su ogni prodotto è supportato da misurazioni, valutazione dell’incertezza, valutazione della conformità e produzione controllata?
