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Direttiva sul rumore delle macchine all’aperto 2000/14/CE — prove di emissione acustica, valutazione della conformità e marcatura CE
GAR INSIGHT · ATTREZZATURE PER ESTERNI E MARCATURA CE

Il rumore prodotto da macchine edili, generatori, compressori, attrezzature per la manutenzione del verde e altre macchine per esterni è più di una caratteristica del prodotto. Nell’Unione europea, determinate categorie di attrezzature utilizzate all’aperto sono soggette a specifici requisiti giuridici relativi alle loro emissioni acustiche ambientali.

La direttiva 2000/14/CE, comunemente nota come direttiva sul rumore delle macchine all’aperto , stabilisce requisiti armonizzati per l’emissione acustica ambientale di determinate attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Per i fabbricanti, uno degli aspetti più importanti della direttiva consiste nel comprendere che non tutte le attrezzature interessate seguono lo stesso percorso normativo. Le attrezzature elencate all’articolo 12 sono soggette a limiti di potenza sonora ammessi, mentre le attrezzature elencate all’articolo 13 sono soggette a requisiti di marcatura acustica senza i limiti di potenza sonora dell’articolo 12.

Tale distinzione incide sulla valutazione della conformità, compresa la necessità o meno del coinvolgimento di un organismo notificato. I fabbricanti devono inoltre determinare il livello di potenza sonora misurato, stabilire il livello di potenza sonora garantito, redigere la documentazione tecnica, completare la procedura di conformità appropriata e apporre le marcature richieste.

Il presente GAR Insight illustra il campo di applicazione della direttiva, le attrezzature degli articoli 12 e 13, la misurazione della potenza sonora, i livelli di potenza sonora garantiti, la valutazione della conformità, il coinvolgimento dell’organismo notificato, la documentazione tecnica, i requisiti della dichiarazione e la marcatura CE.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Approfondisca il campo di applicazione della direttiva sul rumore delle macchine all’aperto, la classificazione delle attrezzature, i limiti di rumore, la misurazione della potenza sonora, la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la marcatura CE.

01
FONDAMENTO NORMATIVO

Comprendere la direttiva 2000/14/CE

La direttiva 2000/14/CE stabilisce un quadro europeo armonizzato relativo al rumore emesso nell’ambiente da determinate attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

I suoi obiettivi comprendono l’armonizzazione dei requisiti di emissione acustica, delle procedure di valutazione della conformità, della marcatura, della documentazione tecnica e dei dati sulle emissioni acustiche, sostenendo al contempo il funzionamento del mercato europeo e tutelando la salute e il benessere delle persone.

Atto normativo Direttiva 2000/14/CE
Denominazione comune Direttiva sul rumore delle macchine all’aperto
Grandezza principale Livello di potenza sonora LWA
Principali gruppi di prodotti Articoli 12 e 13
Si tratta di un requisito relativo al rumore ambientale. La direttiva riguarda il rumore emesso dalle attrezzature nell’ambiente. Non deve essere confusa con i requisiti relativi all’esposizione professionale dell’operatore al rumore o con altri requisiti di sicurezza delle macchine che possono applicarsi contemporaneamente.
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02
CAMPO DI APPLICAZIONE

Quali attrezzature sono interessate?

La direttiva 2000/14/CE non si applica a ogni prodotto in grado di generare rumore all’aperto. Si applica alle attrezzature elencate negli articoli 12 e 13 e definite nell’allegato I.

La direttiva riguarda le attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio come unità complete idonee all’uso previsto.

Macchine edili

Diverse macchine edili, attrezzature di compattazione, demolitori, caricatori e altre attrezzature elencate possono rientrare nella direttiva.

Compressori

I compressori che rispondono alle definizioni e alle condizioni stabilite dalla direttiva sono espressamente interessati.

Generatori

I generatori di energia e determinati generatori per saldatura figurano tra le categorie di attrezzature disciplinate dalla direttiva.

Attrezzature per la manutenzione del verde

Determinate attrezzature per prati, giardini e gestione della vegetazione sono incluse nelle categorie di prodotti della direttiva.

Apparecchi di sollevamento

Determinate gru, montacarichi da cantiere e attrezzature correlate sono incluse qualora soddisfino le definizioni della direttiva.

Altre attrezzature per esterni

La direttiva contiene un elenco definito di ulteriori macchine e attrezzature destinate all’uso all’aperto.

Non classificare un prodotto soltanto in base al suo nome commerciale. Le definizioni dell’allegato I devono essere verificate con attenzione. L’inclusione di un’attrezzatura dipende dalla sua corrispondenza a una definizione normativa elencata dalla direttiva.
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03
LIMITI DI RUMORE OBBLIGATORI

Articolo 12: attrezzature soggette a limiti di rumore

L’articolo 12 individua le attrezzature per le quali il livello di potenza sonora garantito non deve superare il livello di potenza sonora ammesso stabilito dalla direttiva.

Macchine per la compattazione

Determinati rulli vibranti e non vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori sono soggetti all’articolo 12.

Compressori

I compressori rientranti nell’intervallo di potenza applicabile figurano tra le attrezzature soggette a livelli di potenza sonora ammessi.

Martelli demolitori e picconatori

I martelli demolitori e picconatori manuali rientrano nel regime dei limiti di rumore dell’articolo 12.

Apripista

Gli apripista rientranti nell’intervallo di potenza specificato dalla direttiva sono soggetti a livelli di potenza sonora ammessi.

Attrezzature di scavo e caricamento

Determinati escavatori, caricatori ed escavatori-caricatori sono interessati dai requisiti dell’articolo 12.

Altre attrezzature elencate

L’articolo 12 contiene ulteriori categorie di attrezzature il cui livello di potenza sonora garantito è limitato per legge.

Per le attrezzature dell’articolo 12, indicare un valore di rumore non è sufficiente. Il livello di potenza sonora garantito deve inoltre rispettare il limite ammesso applicabile e il fabbricante deve utilizzare una delle procedure di valutazione della conformità specificate per le attrezzature dell’articolo 12.
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04
MARCATURA ACUSTICA

Articolo 13: attrezzature soggette a marcatura acustica

L’articolo 13 riguarda un altro gruppo di attrezzature per esterni. A differenza delle attrezzature dell’articolo 12, questi prodotti non sono soggetti ai limiti di potenza sonora ammessi stabiliti dall’articolo 12.

Restano soggetti ai requisiti della direttiva in materia di misurazione del rumore, livello di potenza sonora garantito, valutazione della conformità, dichiarazione e marcatura.

ARTICOLO 12

Limite di rumore + marcatura acustica

Il livello di potenza sonora garantito deve rispettare il limite ammesso applicabile stabilito dalla direttiva.

ARTICOLO 13

Marcatura acustica

Il livello di potenza sonora garantito deve essere determinato e indicato, ma non si applicano i limiti di potenza sonora ammessi dell’articolo 12.

Questa distinzione determina gran parte della strategia di conformità. I fabbricanti devono stabilire se un’attrezzatura rientra nell’articolo 12 o nell’articolo 13 prima di selezionare la procedura di conformità.
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05
CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA

Livello di potenza sonora misurato

La direttiva utilizza la potenza sonora anziché una semplice lettura della pressione sonora rilevata a una distanza arbitraria dalla macchina.

Il livello di potenza sonora misurato è determinato secondo i requisiti di misura e il codice di prova specifico per attrezzatura stabiliti dall’allegato III.

Potenza sonora

La potenza sonora caratterizza l’energia acustica emessa dall’attrezzatura e fornisce una base per confrontare il rumore delle macchine.

Ponderazione A

La direttiva esprime la grandezza di potenza sonora pertinente come livello di potenza sonora ponderato A, LWA.

Condizioni di prova definite

Le misurazioni devono seguire le condizioni di funzionamento e di installazione specificate per la particolare categoria di attrezzatura.

Attrezzatura rappresentativa

I valori misurati possono essere determinati su una macchina rappresentativa oppure, come previsto dalla direttiva, come media di un certo numero di macchine.

Una lettura con fonometro portatile accanto alla macchina non costituisce automaticamente una prova ai sensi della direttiva. La conformità dipende dal metodo di misura acustica prescritto, dalle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura, dalla superficie di misura e dagli altri requisiti del codice di prova applicabile dell’allegato III.
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06
VALORE DI RUMORE DICHIARATO

Livello di potenza sonora garantito

Uno dei concetti più importanti della direttiva 2000/14/CE è la differenza tra il livello di potenza sonora misurato e il livello di potenza sonora garantito.

Il valore garantito incorpora le incertezze associate alle procedure di misura e alla variabilità della produzione. Il fabbricante conferma che tale valore garantito non sarà superato.

VALORE MISURATO

Livello di potenza sonora misurato

Il valore determinato mediante la procedura di misura acustica applicabile.

VALORE DICHIARATO

Livello di potenza sonora garantito

Il valore di potenza sonora dichiarato dal fabbricante dopo aver tenuto conto delle pertinenti incertezze di misura e di produzione.

Il valore garantito non deve essere semplicemente copiato dalla misurazione di un prototipo. Il fabbricante deve considerare l’incertezza di misura e la variabilità della produzione, affinché il livello di potenza sonora garantito dichiarato sia tecnicamente sostenibile per le attrezzature immesse sul mercato.
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07
VERIFICA ACUSTICA

Prove acustiche e condizioni di misura

L’allegato III stabilisce il quadro di misura del rumore e i codici di prova specifici per attrezzatura utilizzati per determinare i livelli di potenza sonora.

Configurazione dell’attrezzatura

La macchina deve essere configurata secondo i requisiti di prova applicabili.

Condizioni di funzionamento

Le prove possono richiedere specifiche condizioni di carico, velocità o funzionamento a seconda della categoria di attrezzatura.

Superficie di misura

Le posizioni dei microfoni e la superficie di misura devono corrispondere al metodo acustico prescritto.

Ambiente di prova

L’ambiente acustico deve essere idoneo al metodo di misura e sufficientemente controllato per produrre risultati validi.

Strumentazione

Le apparecchiature di misura devono essere adeguate alle misurazioni acustiche richieste e alla relativa accuratezza.

Rapporto di prova

Risultati e condizioni di prova devono essere documentati, affinché il valore di potenza sonora dichiarato resti tracciabile rispetto alla valutazione.

Utilizzare il codice di prova della categoria di attrezzatura effettiva. Applicare una comoda prova acustica generica senza verificare i requisiti di misura della direttiva specifici per attrezzatura può produrre una misurazione acustica tecnicamente valida ma comunque inadatta ai fini della conformità normativa.
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08
PROCEDURA DI CONFORMITÀ

Procedure di valutazione della conformità

La procedura di valutazione della conformità applicabile dipende principalmente dal fatto che l’attrezzatura sia elencata all’articolo 12 o all’articolo 13.

Gruppo di attrezzature Requisito Valutazione della conformità
Articolo 12 Soggette a limiti di potenza sonora ammessi e a marcatura acustica. Il fabbricante sceglie una delle procedure consentite dall’articolo 14: allegato VI, allegato VII o allegato VIII.
Articolo 13 Soggette a marcatura acustica senza i limiti di potenza sonora ammessi dell’articolo 12. Controllo interno della produzione secondo l’allegato V.

Allegato VI

Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e verifica periodica.

Allegato VII

Verifica dell’unità con valutazione indipendente della singola attrezzatura.

Allegato VIII

Garanzia qualità totale basata su un sistema qualità approvato, soggetto alla valutazione e alla sorveglianza applicabili da parte dell’organismo notificato.

L’articolo 12 non consente la semplice autodichiarazione ai sensi dell’allegato V. Le attrezzature dell’articolo 12 richiedono una delle procedure di conformità che prevedono i meccanismi indipendenti stabiliti negli allegati VI, VII o VIII.
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09
VALUTAZIONE INDIPENDENTE

Quando è richiesto un organismo notificato?

Il coinvolgimento dell’organismo notificato è una differenza sostanziale tra le procedure di conformità per le attrezzature dell’articolo 12 e quelle dell’articolo 13.

ARTICOLO 12

Coinvolgimento dell’organismo notificato

Le procedure disponibili degli allegati VI, VII e VIII prevedono il coinvolgimento dell’organismo notificato con modalità diverse, tra cui la valutazione della documentazione tecnica, le verifiche, la verifica dell’unità o la valutazione e la sorveglianza del sistema qualità.

ARTICOLO 13

Controllo interno della produzione

Le attrezzature dell’articolo 13 seguono il controllo interno della produzione dell’allegato V e non richiedono le procedure di conformità con organismo notificato dell’articolo 12.

Un laboratorio e un organismo notificato svolgono funzioni normative diverse. Le prove acustiche possono essere eseguite avvalendosi di competenze tecniche e strutture adeguate, mentre un organismo notificato svolge le responsabilità di valutazione della conformità che gli sono attribuite dalla procedura prescelta. I fabbricanti devono distinguere tra attività di prova e valutazione della conformità normativa.
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10
EVIDENZE DI CONFORMITÀ

Documentazione tecnica

Il fabbricante deve redigere una documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità dell’attrezzatura ai requisiti della direttiva.

01
Identificazione del fabbricante. Registrare le informazioni sul fabbricante e, ove applicabile, sul mandatario.
02
Descrizione dell’attrezzatura. Identificare chiaramente il prodotto, la marca, la denominazione commerciale, il tipo, la serie e l’identificazione pertinente.
03
Classificazione nel campo di applicazione. Documentare la definizione di attrezzatura dell’allegato I applicabile e se si applica l’articolo 12 o l’articolo 13.
04
Dati tecnici del prodotto. Conservare le informazioni pertinenti per l’identificazione e la valutazione dell’emissione acustica dell’attrezzatura.
05
Disegni e descrizioni. Conservare le informazioni tecniche pertinenti necessarie a comprendere l’attrezzatura e le sue caratteristiche acustiche.
06
Rapporto di misura del rumore. Conservare il rapporto tecnico che documenta le misurazioni eseguite secondo i requisiti applicabili.
07
Livello di potenza sonora misurato. Registrare il valore di potenza sonora stabilito mediante le prove.
08
Valutazione dell’incertezza. Documentare la base tecnica per la valutazione dell’incertezza di misura e della variabilità della produzione.
09
Livello di potenza sonora garantito. Documentare la base del valore LWA garantito dal fabbricante.
10
Evidenze della valutazione della conformità. Conservare le registrazioni applicabili del controllo interno della produzione o dell’organismo notificato.
11
Informazioni sulla marcatura. Conservare le evidenze a supporto della marcatura CE e dell’indicazione della potenza sonora garantita apposte sull’attrezzatura.
12
Dichiarazione di conformità. Conservare la dichiarazione prescritta dalla direttiva.
La conformità acustica deve restare collegata alla produzione. Se le modifiche a motori, sistemi di scarico, cofanature, ventole di raffreddamento, impianti idraulici, pannelli strutturali o altri elementi che generano rumore incidono sulle prestazioni acustiche, il fabbricante deve valutare se le evidenze di conformità esistenti restano valide.
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11
MARCATURA DEL PRODOTTO

Marcatura CE e indicazione della potenza sonora garantita

Le attrezzature conformi alla direttiva 2000/14/CE devono recare sia la marcatura CE applicabile sia l’indicazione del loro livello di potenza sonora garantito.

Marcatura CE

La marcatura CE comunica la conformità alla normativa dell’Unione applicabile che prevede tale marcatura.

LWA garantito

L’attrezzatura deve inoltre indicare il livello di potenza sonora garantito nella forma prescritta dalla direttiva.

Visibile

Le informazioni di conformità e di potenza sonora richieste devono essere posizionate in modo da essere facilmente visibili.

Leggibile e indelebile

Le marcature devono restare leggibili e durevoli conformemente ai requisiti della direttiva.

L’etichetta acustica non è una semplice specifica commerciale. Il valore LWA indicato è il livello di potenza sonora garantito dal fabbricante e deve essere supportato dalla valutazione della conformità e dalla documentazione tecnica.
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12
DICHIARAZIONE FORMALE

Dichiarazione di conformità

Il fabbricante o il mandatario deve redigere la dichiarazione di conformità prescritta dalla direttiva 2000/14/CE per ciascun tipo di attrezzatura interessata fabbricato.

La dichiarazione collega l’attrezzatura al fabbricante, alla normativa applicabile, alla valutazione della conformità e alle prestazioni acustiche dichiarate.

Identità dell’attrezzatura

La dichiarazione deve identificare chiaramente l’attrezzatura cui si riferisce l’attestazione di conformità.

Fabbricante

Devono essere fornite le informazioni sul fabbricante e, ove applicabile, sul mandatario.

Normativa

Devono essere indicate, ove richiesto, la direttiva 2000/14/CE e le altre normative dell’Unione applicabili.

Procedura di conformità

Deve essere indicata la procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi della direttiva.

Organismo notificato

Devono essere incluse le informazioni applicabili sull’organismo notificato, ove richiesto dalla procedura di conformità prescelta.

Valori di potenza sonora

Le informazioni richieste sulla potenza sonora misurata e garantita devono essere indicate conformemente alla direttiva.

Una macchina può essere soggetta a diversi strumenti giuridici dell’UE. Le attrezzature per esterni possono rientrare contemporaneamente in requisiti di sicurezza delle macchine, compatibilità elettromagnetica, emissioni dei motori o altri requisiti. Il fabbricante deve quindi effettuare una valutazione completa della normativa UE, anziché considerare isolatamente la direttiva sul rumore delle macchine all’aperto.
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13
RISCHI DI CONFORMITÀ

Problemi di conformità ricorrenti in materia di rumore all’aperto

Classificazione errata del prodotto

Si utilizza la denominazione commerciale del prodotto invece di verificare la definizione normativa dell’allegato I.

Confusione tra articolo 12 e 13

Il fabbricante non stabilisce se all’attrezzatura si applica un limite di rumore di legge.

Metodo di prova errato

Le misurazioni del rumore vengono eseguite in condizioni di comodo anziché secondo il codice di prova normativo applicabile.

Misurato = garantito

Si dichiara direttamente la misurazione di un prototipo senza tenere adeguatamente conto dell’incertezza e della variabilità della produzione pertinenti.

Organismo notificato mancante

Le attrezzature dell’articolo 12 vengono erroneamente trattate come se fosse sufficiente il controllo interno della produzione dell’allegato V.

Marcatura acustica errata

L’indicazione della potenza sonora garantita manca, ha un formato errato o non è coerente con la documentazione tecnica.

Modifiche alla produzione

Vengono introdotte modifiche progettuali rilevanti per il rumore senza riesaminarne l’effetto sul livello di potenza sonora garantito.

Fascicolo tecnico incompleto

Rapporti di prova, valutazione dell’incertezza, evidenze di conformità e informazioni sulla marcatura non costituiscono una registrazione di conformità tracciabile.

La decisione iniziale più importante è solo apparentemente semplice: quale definizione di attrezzatura si applica esattamente, e tale attrezzatura è elencata all’articolo 12 o all’articolo 13? Una decisione errata su questo punto può incidere sul programma di prova, sul limite di rumore ammesso, sulla procedura di conformità e sulla strategia relativa all’organismo notificato che ne derivano.
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14
PERCORSO DI CONFORMITÀ

Dalla classificazione acustica all’accesso al mercato UE

La conformità alla direttiva sul rumore delle macchine all’aperto è più efficiente quando la classificazione del prodotto e i requisiti acustici vengono stabiliti prima dell’avvio delle prove.

01

Definire l’attrezzatura

Stabilire configurazione, funzione e uso all’aperto previsto del prodotto.

02

Confermare il campo di applicazione

Confrontare l’attrezzatura con le definizioni dell’allegato I.

03

Classificare l’attrezzatura

Stabilire se si applica l’articolo 12 o l’articolo 13.

04

Individuare il limite di rumore

Per le attrezzature dell’articolo 12, determinare il livello ammesso applicabile.

05

Selezionare il codice di prova

Individuare i requisiti di misura applicabili dell’allegato III.

06

Misurare il rumore

Determinare il livello di potenza sonora misurato nelle condizioni prescritte.

07

Valutare l’incertezza

Considerare l’incertezza di misura e la variabilità della produzione.

08

Stabilire il valore LWA

Determinare il livello di potenza sonora garantito.

09

Selezionare la procedura

Applicare la procedura di conformità richiesta per l’articolo 12 o per l’articolo 13.

10

Compilare la documentazione

Costruire le evidenze tecniche a supporto della conformità.

11

Dichiarare e marcare

Completare la dichiarazione e apporre la marcatura CE e l’indicazione della potenza sonora.

12

Controllare la produzione

Mantenere la conformità delle attrezzature prodotte in serie al valore LWA dichiarato.

La conformità acustica prosegue dopo la prima prova superata. I fabbricanti necessitano di adeguati controlli della produzione, affinché le attrezzature successivamente immesse sul mercato restino coerenti con la documentazione tecnica e con il livello di potenza sonora garantito.
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Dalle prove acustiche a una conformità acustica dimostrabile

La conformità alla direttiva sul rumore delle macchine all’aperto non è semplicemente una questione di misurare quanto una macchina sembri rumorosa. Il processo normativo inizia stabilendo se l’attrezzatura è specificamente interessata dalla direttiva 2000/14/CE e individuando la pertinente definizione di attrezzatura.

Il fabbricante deve quindi stabilire se il prodotto rientra nell’articolo 12 o nell’articolo 13. Per le attrezzature dell’articolo 12, il livello di potenza sonora garantito deve rispettare il limite ammesso applicabile e deve essere seguita una delle procedure di valutazione della conformità specificate che prevedono un organismo notificato. Le attrezzature dell’articolo 13 seguono la procedura di controllo interno della produzione stabilita dall’allegato V.

Una corretta misurazione acustica è altrettanto importante. Il livello di potenza sonora misurato deve essere determinato utilizzando il metodo di misura e le condizioni di funzionamento prescritti. L’incertezza di misura e la variabilità della produzione contribuiscono poi a stabilire un livello di potenza sonora garantito difendibile.

Tale valore garantito diventa parte dell’identità normativa del prodotto. Compare sull’attrezzatura e deve restare supportato dalla documentazione tecnica, dalla valutazione della conformità e dai controlli della produzione.

La domanda acustica

La potenza sonora dell’attrezzatura è stata determinata utilizzando il metodo di prova normativo e le condizioni di funzionamento corretti?

La domanda sulla conformità

Il fabbricante è in grado di dimostrare che il livello di potenza sonora garantito indicato su ogni prodotto è supportato da misurazioni, valutazione dell’incertezza, valutazione della conformità e produzione controllata?

La domanda decisiva sulla conformità alla direttiva sul rumore delle macchine all’aperto è: il fabbricante è in grado di dimostrare una catena tecnica ininterrotta che va dalla corretta classificazione dell’attrezzatura, attraverso la misurazione acustica e la valutazione della conformità, fino al livello di potenza sonora garantito indicato sull’attrezzatura immessa sul mercato europeo?
Nota tecnica: La direttiva 2000/14/CE si applica alle attrezzature elencate negli articoli 12 e 13 e definite nell’allegato I. Le attrezzature dell’articolo 12 sono soggette a livelli di potenza sonora ammessi e alle procedure di conformità specificate dall’articolo 14, mentre le attrezzature dell’articolo 13 sono soggette alla procedura di controllo interno della produzione dell’allegato V. Le misurazioni del rumore devono seguire i requisiti applicabili dell’allegato III. I fabbricanti devono verificare la versione consolidata vigente della direttiva, la definizione dell’attrezzatura, il limite di rumore applicabile, il metodo di misura, la procedura di valutazione della conformità e ogni altra normativa UE applicabile al prodotto prima di effettuare una valutazione della conformità specifica per il prodotto. Il presente articolo fornisce informazioni tecniche di carattere generale e non sostituisce una valutazione normativa o acustica specifica per il prodotto.
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Coordinate competent laboratories, inspectors, auditors, certification bodies and specialist technical resources for direttiva sul rumore delle macchine all’aperto 2000/14/CE — prove di according to scope, geography and the required level of independence.

03

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04

Structure the assurance approach for direttiva sul rumore delle macchine all’aperto 2000/14/CE — prove di so consultancy, testing, inspection, audit and certification roles maintain the appropriate independence and decision-making boundaries.

05

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