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Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110 — prestazione del prodotto, dichiarazione di prestazione e marcatura CE
GAR INSIGHT · PRODOTTI DA COSTRUZIONE · ACCESSO AL MERCATO UE

La conformità dei prodotti da costruzione nell’Unione europea si fonda su un principio fondamentale: i fabbricanti devono fornire informazioni affidabili e comparabili sulla prestazione dei loro prodotti prima che questi siano immessi sul mercato UE.

Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione — CPR — stabilisce regole armonizzate per esprimere la prestazione dei prodotti da costruzione e per la loro immissione sul mercato europeo.

Il quadro normativo sta attraversando un’importante fase di transizione. Il regolamento (UE) 2024/3110 istituisce il nuovo quadro CPR, modernizzando e sostituendo progressivamente il regolamento (UE) n. 305/2011.

Per i fabbricanti, la questione pratica non è quindi più soltanto se un prodotto da costruzione richieda la marcatura CE. Il fabbricante deve stabilire quale regime CPR e quale specifica tecnica armonizzata si applichino al prodotto specifico, determinare le caratteristiche pertinenti e il sistema di valutazione, valutare la prestazione del prodotto, redigere la dichiarazione richiesta e mantenere la conformità della produzione.

Questo GAR Insight illustra come vengono classificati i prodotti da costruzione, come si utilizzano le specifiche tecniche armonizzate, come viene valutata la prestazione del prodotto, quando intervengono gli organismi notificati, come si redigono le dichiarazioni e in che modo la marcatura CE favorisce l’accesso al mercato europeo delle costruzioni.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Esplori il campo di applicazione del CPR, le specifiche armonizzate, la prestazione del prodotto, i sistemi di valutazione, le dichiarazioni, la marcatura CE e la transizione al nuovo quadro UE per i prodotti da costruzione.

01
BASE NORMATIVA

Comprendere il regolamento sui prodotti da costruzione

Il regolamento sui prodotti da costruzione stabilisce regole armonizzate per l’immissione dei prodotti da costruzione sul mercato europeo e fornisce un linguaggio tecnico comune per comunicarne la prestazione.

A differenza di molte direttive di prodotto che stabiliscono principalmente requisiti di sicurezza per il prodotto finito, il CPR si concentra fortemente su informazioni affidabili e comparabili relative alla prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche pertinenti.

Quadro attuale Regolamento (UE) 2024/3110
Quadro precedente Regolamento (UE) n. 305/2011
Ambito di prodotto Prodotti da costruzione
Marcatura di mercato CE
Il CPR è fondamentalmente basato sulla prestazione. Nel quadro dei prodotti da costruzione, la marcatura CE collega il prodotto alla prestazione dichiarata, stabilita secondo il quadro tecnico armonizzato applicabile.
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02
TRANSIZIONE NORMATIVA

Dal CPR 305/2011 al regolamento (UE) 2024/3110

L’Unione europea ha modernizzato il proprio quadro per i prodotti da costruzione con il regolamento (UE) 2024/3110.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore nel gennaio 2025 e la maggior parte delle sue disposizioni si applica dall’8 gennaio 2026. Tuttavia, la transizione dal precedente CPR è volutamente progressiva e non una sostituzione immediata dell’intero sistema esistente.

CPR PRECEDENTE

Regolamento (UE) n. 305/2011

Ha istituito il noto quadro europeo basato su norme armonizzate, dichiarazioni di prestazione, valutazione e verifica della costanza della prestazione e marcatura CE.

NUOVO CPR

Regolamento (UE) 2024/3110

Modernizza il quadro dei prodotti da costruzione e introduce requisiti ampliati in materia di sostenibilità, informazioni digitali, operatori economici e futuri requisiti di prodotto.

La transizione dipende dalla famiglia di prodotti. I fabbricanti non dovrebbero presumere che la pubblicazione del nuovo CPR trasferisca automaticamente e contemporaneamente ogni prodotto da costruzione esistente dal vecchio al nuovo sistema. Il regime applicabile deve essere stabilito per il prodotto specifico e per la specifica tecnica armonizzata.
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03
CAMPO DI APPLICAZIONE

Quali prodotti da costruzione sono interessati?

L’applicabilità del CPR parte dalla classificazione normativa del prodotto e dalla sua destinazione d’uso. Il fabbricante dovrebbe stabilire se il prodotto rientra nel quadro dei prodotti da costruzione e se esiste una specifica tecnica armonizzata applicabile.

Prodotti strutturali

Componenti e sistemi strutturali possono rientrare nelle specifiche armonizzate per i prodotti da costruzione.

Involucro edilizio

Finestre, porte, facciate, isolanti e relativi prodotti per l’involucro edilizio possono rientrare nei requisiti del CPR.

Materiali da costruzione

Cemento, aggregati, prodotti per muratura e numerosi altri materiali da costruzione possono essere interessati.

Prodotti legati al fuoco

I prodotti la cui prestazione influisce su resistenza al fuoco, reazione al fuoco o protezione antincendio possono richiedere una valutazione ai sensi del CPR.

Prodotti per impianti degli edifici

Alcuni prodotti incorporati in modo permanente nelle opere di costruzione possono rientrare in famiglie di prodotti CPR armonizzate.

Sistemi specialistici

Prodotti da costruzione innovativi o specialistici possono richiedere una valutazione attraverso un adeguato percorso tecnico europeo.

La descrizione commerciale non è una classificazione normativa. Il fabbricante dovrebbe individuare la destinazione d’uso del prodotto, la famiglia di prodotti pertinente e la specifica tecnica applicabile prima di stabilire il percorso di conformità.
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04
QUADRO TECNICO

Specifiche tecniche armonizzate

Le specifiche tecniche armonizzate forniscono la metodologia europea comune utilizzata per valutare e comunicare la prestazione dei prodotti da costruzione.

La corretta individuazione della specifica applicabile è quindi uno dei passaggi più importanti per la conformità al CPR.

Campo di applicazione

Confermare che il prodotto da costruzione rientri nel campo di applicazione della specifica applicabile.

Destinazione d’uso

Verificare che la destinazione d’uso prevista dal fabbricante corrisponda all’uso contemplato dalla specifica.

Caratteristiche

Individuare le caratteristiche per le quali la prestazione del prodotto deve essere valutata o dichiarata.

Metodi di valutazione

Stabilire i metodi prescritti di prova, calcolo, classificazione o altra valutazione.

L’utilizzo della norma sbagliata può invalidare l’intero percorso di conformità. Il campo di applicazione del prodotto, la destinazione d’uso e la specifica armonizzata applicabile dovrebbero essere confermati prima dell’inizio delle prove.
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05
CARATTERISTICHE DICHIARATE

Comprendere la prestazione del prodotto

La conformità al CPR si basa sullo stabilire e comunicare la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche applicabili.

Prestazione meccanica

Possono essere pertinenti resistenza, capacità portante o altre caratteristiche strutturali.

Prestazione al fuoco

Reazione al fuoco, resistenza al fuoco e caratteristiche correlate possono richiedere prove o classificazione.

Prestazione termica

Possono applicarsi resistenza termica, conduttività o caratteristiche correlate di prestazione energetica.

Prestazione acustica

Le caratteristiche di isolamento o assorbimento acustico possono essere pertinenti per determinati prodotti da costruzione.

Durabilità

Può essere necessario considerare la prestazione nelle condizioni di servizio previste.

Prestazione ambientale

Le caratteristiche ambientali e di sostenibilità assumono un ruolo sempre più importante nel nuovo quadro CPR.

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06
GARANZIA DELLA PRESTAZIONE

Valutazione e verifica della prestazione del prodotto

Il sistema di valutazione e verifica applicabile determina come viene stabilita la prestazione del prodotto e come viene controllata la conformità continuativa.

Attività Finalità Evidenze tipiche
Valutazione del prodotto Stabilire la prestazione del prodotto Prove, calcoli, classificazione o valutazione documentata
Controllo della produzione in fabbrica Mantenere la costanza della produzione Procedure, ispezioni, registrazioni e controlli di produzione
Valutazione di terza parte Fornire una verifica indipendente ove richiesto Certificati, rapporti e registrazioni di sorveglianza
Verifica continua Confermare la prestazione continuativa del prodotto Prove di produzione, audit ed evidenze di monitoraggio
Il percorso di conformità non viene scelto in base alla preferenza del fabbricante. Il sistema applicabile è stabilito dal quadro normativo e tecnico armonizzato per il prodotto interessato.
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07
VALUTAZIONE INDIPENDENTE

Quando è richiesto un organismo notificato?

A seconda del sistema di valutazione applicabile, può essere richiesto il coinvolgimento di una terza parte indipendente.

Il primo compito del fabbricante è quindi stabilire il sistema di valutazione applicabile al prodotto da costruzione e alle caratteristiche interessate.

Certificazione di prodotto

Alcuni sistemi richiedono che un organismo notificato di certificazione di prodotto svolga determinate attività di valutazione della conformità.

Certificazione del controllo della produzione in fabbrica

Alcuni prodotti richiedono la certificazione e la sorveglianza indipendenti del controllo della produzione in fabbrica.

Prove

A seconda del sistema di valutazione applicabile, può essere richiesto il coinvolgimento di un laboratorio indipendente.

Sorveglianza

La sorveglianza continua può far parte del sistema di conformità applicabile.

La notifica deve corrispondere all’ambito richiesto. L’organismo scelto dovrebbe disporre della notifica adeguata per il prodotto da costruzione, la specifica e l’attività di valutazione della conformità pertinenti.
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08
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Controllo della produzione in fabbrica

Il controllo della produzione in fabbrica — FPC — costituisce il collegamento operativo tra il prodotto originariamente valutato e i prodotti fabbricati successivamente.

01
Materie prime. Controllare i materiali in ingresso e i componenti critici.
02
Processi di fabbricazione. Definire e controllare i processi che incidono sulla prestazione dichiarata.
03
Ispezione. Stabilire adeguate attività di ispezione e verifica.
04
Prove. Eseguire prove di produzione ove richiesto dalla specifica applicabile.
05
Prodotto non conforme. Individuare, controllare e risolvere i prodotti che non soddisfano i criteri stabiliti.
06
Tracciabilità. Conservare registrazioni che colleghino la produzione alle evidenze di conformità.
07
Controllo delle modifiche. Valutare le modifiche che potrebbero incidere sulla prestazione dichiarata.
La marcatura CE non si basa solo sul prodotto originariamente sottoposto a prova. Il controllo della produzione in fabbrica ha lo scopo di garantire che i prodotti fabbricati continuino a fornire la prestazione rappresentata nelle informazioni di conformità del fabbricante.
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09
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Dichiarazione di prestazione e conformità

La dichiarazione è un elemento centrale del sistema di conformità del CPR. Collega formalmente il prodotto da costruzione alle sue caratteristiche valutate e alla responsabilità del fabbricante per le informazioni fornite.

Durante la transizione al nuovo CPR, i fabbricanti dovrebbero individuare i requisiti di dichiarazione applicabili nel regime normativo che disciplina il prodotto specifico.

Identificazione del prodotto

Collegare chiaramente la dichiarazione al tipo di prodotto e alla relativa identificazione.

Destinazione d’uso

Indicare la destinazione o le destinazioni d’uso contemplate dalla specifica tecnica applicabile.

Prestazione dichiarata

Indicare le informazioni sulla prestazione applicabili nella forma richiesta dal pertinente quadro CPR.

Informazioni sulla valutazione

Includere le pertinenti informazioni sulla valutazione della conformità e sulle terze parti, ove richiesto.

La dichiarazione dovrebbe essere specifica per il prodotto e basata su evidenze. I valori o le classi di prestazione dovrebbero corrispondere alle evidenze di valutazione effettive e al prodotto immesso sul mercato.
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10
MARCATURA PER IL MERCATO UE

Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Ai sensi del CPR, la marcatura CE comunica che il fabbricante ha seguito il quadro europeo di conformità applicabile ai prodotti da costruzione e si assume la responsabilità delle informazioni sul prodotto che accompagnano tale marcatura.

EQUIVOCO FREQUENTE

“CE significa che il prodotto è approvato per qualsiasi edificio.”

La marcatura CE non determina di per sé se un prodotto da costruzione sia idoneo per ogni progetto, struttura o applicazione edilizia nazionale.

APPROCCIO CORRETTO

La marcatura CE comunica informazioni sulla prestazione ai fini normativi

Progettisti, prescrittori e altre parti interessate utilizzano la prestazione dichiarata, unitamente ai requisiti edilizi applicabili, per stabilirne l’idoneità al progetto previsto.

La marcatura CE non è una dichiarazione universale di idoneità all’impiego nelle costruzioni. La prestazione dichiarata deve comunque essere valutata rispetto ai requisiti dell’opera edile o di ingegneria civile in cui il prodotto sarà utilizzato.
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11
EVIDENZE DI CONFORMITÀ

Documentazione tecnica dei prodotti da costruzione

La documentazione tecnica dovrebbe fornire una base tracciabile per la prestazione dichiarata dal fabbricante e per la marcatura CE.

01
Definizione del prodotto. Identificare prodotto, modello, varianti e destinazione d’uso.
02
Applicabilità del CPR. Documentare il quadro normativo applicabile.
03
Specifica tecnica. Individuare la specifica tecnica armonizzata applicabile.
04
Caratteristiche. Individuare le caratteristiche pertinenti per la prestazione dichiarata del prodotto.
05
Evidenze di valutazione. Conservare rapporti di prova, calcolo, classificazione e valutazione.
06
Evidenze di terza parte. Conservare i certificati e i rapporti applicabili dell’organismo notificato.
07
Controllo della produzione in fabbrica. Documentare le procedure e le registrazioni del controllo della produzione.
08
Dichiarazione. Conservare la dichiarazione di prestazione e conformità applicabile.
09
Marcatura CE. Conservare le evidenze a supporto delle informazioni che accompagnano la marcatura CE.
10
Controllo delle modifiche. Valutare le modifiche che incidono sulla prestazione o sulla conformità del prodotto.
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12
LA DIREZIONE DEL NUOVO CPR

Sostenibilità, digitalizzazione e il CPR del futuro

Il regolamento (UE) 2024/3110 amplia in modo significativo il ruolo futuro delle informazioni ambientali, della sostenibilità e delle informazioni digitali sui prodotti nel quadro dei prodotti da costruzione.

Prestazione ambientale

Il nuovo quadro rafforza il ruolo delle caratteristiche ambientali e di sostenibilità nelle informazioni sui prodotti da costruzione.

Informazioni digitali sul prodotto

La digitalizzazione mira a rendere le informazioni normative e prestazionali più accessibili lungo l’intera catena del valore del prodotto.

Passaporto digitale del prodotto

Il nuovo CPR istituisce un quadro per i passaporti digitali dei prodotti contenenti le informazioni pertinenti sui prodotti da costruzione.

Circolarità

Il quadro modernizzato attribuisce maggiore importanza normativa all’efficienza delle risorse, alla sostenibilità e all’edilizia circolare.

Il nuovo CPR è più di un aggiornamento della documentazione di marcatura CE. Rappresenta una transizione più ampia verso informazioni sui prodotti da costruzione digitali, tracciabili e orientate alla sostenibilità.
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13
RISCHI DI CONFORMITÀ

Problemi frequenti di conformità al CPR

Norma di prodotto errata

Il prodotto viene valutato rispetto a una specifica che non copre correttamente la sua destinazione d’uso.

Prove prima della classificazione

Le prove di laboratorio iniziano prima che siano stati stabiliti la specifica tecnica e il percorso di valutazione corretti.

Sistema di valutazione errato

Il fabbricante presume che il coinvolgimento di una terza parte non sia necessario senza verificare il sistema applicabile.

Dichiarazioni di prestazione non supportate

I valori o le classi dichiarati non sono adeguatamente supportati da prove, calcoli o altre evidenze di valutazione riconosciute.

Controllo della produzione in fabbrica debole

I controlli di produzione non dimostrano adeguatamente che i prodotti fabbricati rimangono coerenti con la prestazione valutata.

Modifiche al prodotto non controllate

Materiali, fornitori, dimensioni o processi di fabbricazione cambiano senza che ne venga valutato l’impatto sulla prestazione dichiarata.

Dichiarazione errata

Identificazione del prodotto, destinazione d’uso, informazioni sulla valutazione o valori di prestazione non sono coerenti con le evidenze a supporto.

Considerare la marcatura CE come approvazione del progetto

La marcatura CE viene erroneamente interpretata come idoneità automatica rispetto a ogni requisito edilizio nazionale o progetto di costruzione.

L’errore più costoso nel CPR si verifica spesso all’inizio. Se il prodotto è stato classificato in modo errato o valutato rispetto alla specifica tecnica sbagliata, prove, certificazione, dichiarazioni e informazioni di marcatura CE potrebbero dover essere tutte riviste.
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14
ROADMAP PER LA CONFORMITÀ

Dalla classificazione del prodotto alla marcatura CE

Un programma strutturato di conformità al CPR stabilisce il percorso normativo e tecnico applicabile prima che inizino le spese per prove e certificazione.

01

Definire il prodotto

Stabilire progettazione, funzione e destinazione d’uso del prodotto nelle costruzioni.

02

Confermare il campo di applicazione CPR

Stabilire se si applica il quadro dei prodotti da costruzione.

03

Individuare il regime normativo

Stabilire il quadro CPR applicabile durante la transizione.

04

Individuare la specifica

Determinare la specifica tecnica armonizzata applicabile.

05

Mappare le caratteristiche

Individuare le caratteristiche prestazionali applicabili al prodotto.

06

Determinare il sistema di valutazione

Stabilire le responsabilità del fabbricante e delle terze parti.

07

Valutare la prestazione

Completare le prove, i calcoli o la classificazione richiesti.

08

Istituire l’FPC

Attuare i controlli della produzione in fabbrica.

09

Completare la valutazione di terza parte

Ottenere il coinvolgimento dell’organismo notificato ove richiesto.

10

Costituire la documentazione

Raccogliere le evidenze tecniche e di conformità.

11

Redigere la dichiarazione

Dichiarare le informazioni applicabili sulla prestazione e sulla conformità del prodotto.

12

Apporre la marcatura CE

Completare la marcatura e immettere il prodotto conforme sul mercato UE.

La sequenza efficiente è classificazione → specifica → valutazione → controllo della produzione → dichiarazione → marcatura CE. Eseguire prove prima di aver stabilito la specifica di prodotto e il sistema di valutazione corretti può generare costi inutili e attività di conformità ripetute.
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Dalle prove sui prodotti da costruzione a una prestazione dimostrabile

La conformità al CPR inizia con una corretta classificazione del prodotto. Il fabbricante deve comprendere che cos’è il prodotto, come sarà utilizzato nelle opere di costruzione e quale quadro tecnico europeo si applica.

Tale classificazione stabilisce le caratteristiche pertinenti, i metodi di valutazione e le responsabilità di conformità. Le prove sul prodotto sono quindi solo una componente di un sistema più ampio che comprende la valutazione tecnica, il controllo della produzione in fabbrica, il coinvolgimento di terze parti ove richiesto, la documentazione e la dichiarazione formale delle informazioni sulla prestazione e sulla conformità.

La transizione al regolamento (UE) 2024/3110 aggiunge un’ulteriore dimensione importante. I fabbricanti dovrebbero stabilire quale regime normativo si applica attualmente alla loro specifica famiglia di prodotti, anziché presumere che tutti i prodotti da costruzione passino contemporaneamente al nuovo sistema.

In definitiva, la prestazione dichiarata, le evidenze tecniche a supporto, i controlli di produzione e le informazioni di marcatura CE dovrebbero descrivere tutti lo stesso prodotto immesso sul mercato europeo.

La questione della prestazione

Il fabbricante è in grado di dimostrare le caratteristiche dichiarate attraverso i metodi di valutazione richiesti dal quadro tecnico armonizzato applicabile?

La questione della produzione

Il fabbricante è in grado di dimostrare che i prodotti in uscita dalla produzione continuano a fornire la prestazione rappresentata nella documentazione di conformità e nella marcatura CE?

La domanda decisiva sulla conformità al CPR è: il fabbricante è in grado di stabilire una catena tecnica tracciabile che va dalla corretta classificazione del prodotto e dalla specifica applicabile, attraverso la valutazione della prestazione, il controllo della produzione in fabbrica e la verifica di terza parte ove richiesta, fino alla dichiarazione e alla marcatura CE dell’esatto prodotto da costruzione immesso sul mercato UE?
Nota tecnica: Il quadro europeo dei prodotti da costruzione sta attualmente attraversando una transizione graduale dal regolamento (UE) n. 305/2011 al regolamento (UE) 2024/3110. I requisiti applicabili possono dipendere dalla famiglia di prodotti, dalla destinazione d’uso, dalla specifica tecnica armonizzata, dal sistema di valutazione applicabile e dalla fase della transizione normativa. I fabbricanti dovrebbero pertanto verificare il quadro giuridico e tecnico vigente per lo specifico prodotto da costruzione prima di procedere a prove, certificazione, dichiarazione o marcatura CE. Il presente articolo fornisce informazioni tecniche di carattere generale e non sostituisce una valutazione normativa o della conformità specifica per il prodotto.
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03

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04

Structure the assurance approach for regolamento sui prodotti da costruzione (ue) 2024/3110 — prestazione so consultancy, testing, inspection, audit and certification roles maintain the appropriate independence and decision-making boundaries.

05

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