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GAR INSIGHT
Direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE — valutazione della conformità, marchio del timone e accesso al mercato UE
GAR INSIGHT · EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO E CONFORMITÀ UE

Le apparecchiature installate a bordo delle navi possono svolgere funzioni essenziali per la sopravvivenza, la navigazione, la protezione antincendio, la prevenzione dell’inquinamento e la sicurezza dell’esercizio. Per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, l’equipaggiamento marittimo specificato è pertanto soggetto a un quadro di conformità europeo dedicato.

La direttiva 2014/90/UE, comunemente nota come direttiva sull’equipaggiamento marittimo o MED , stabilisce i requisiti per l’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE qualora le convenzioni marittime internazionali ne richiedano l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera.

La conformità alla MED differisce in modo significativo dalla tradizionale marcatura CE. L’equipaggiamento marittimo conforme rientrante nel campo di applicazione della direttiva reca normalmente il caratteristico marchio del timone (Wheel Mark) anziché la marcatura CE quale prova della conformità ai sensi della MED.

I requisiti tecnici sono strettamente connessi agli strumenti marittimi internazionali e alle norme di prova. I fabbricanti devono quindi stabilire non solo se la MED si applica, ma anche quali sono i requisiti e le norme di prova vigenti applicabili allo specifico articolo di equipaggiamento.

Il presente GAR Insight illustra il campo di applicazione della MED, le categorie di equipaggiamento, i requisiti marittimi internazionali, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità, il coinvolgimento dell’organismo notificato, la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e l’apposizione del marchio del timone.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Approfondisca il campo di applicazione della MED, le categorie di equipaggiamento marittimo, i requisiti internazionali, le prove, la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e l’apposizione del marchio del timone.

01
FONDAMENTO NORMATIVO

Comprendere la direttiva 2014/90/UE

La direttiva 2014/90/UE stabilisce il quadro europeo di conformità per l’equipaggiamento marittimo specificato destinato a essere installato a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE.

I suoi obiettivi comprendono il rafforzamento della sicurezza in mare, la prevenzione dell’inquinamento marino, l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali e l’agevolazione della libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo conforme all’interno dell’Unione europea.

Atto normativo Direttiva 2014/90/UE
Denominazione comune MED
Marchio di conformità Marchio del timone
Obiettivo principale Sicurezza in mare
La conformità alla MED non deve essere trattata come una normale marcatura CE. La direttiva sull’equipaggiamento marittimo istituisce un proprio marchio di conformità, il marchio del timone, e collega strettamente la conformità del prodotto ai requisiti marittimi internazionali e alle norme di prova.
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02
CAMPO DI APPLICAZIONE

Quale equipaggiamento marittimo è interessato?

La MED si applica all’equipaggiamento che, in base ai pertinenti strumenti internazionali, deve essere approvato dall’amministrazione dello Stato di bandiera quando è installato o deve essere installato a bordo di una nave UE.

Ciò significa che un prodotto non rientra nella MED per il semplice fatto di essere utilizzato in mare o installato su un’imbarcazione. Occorre stabilire lo status normativo dello specifico articolo di equipaggiamento.

Nave UE

La direttiva riguarda l’equipaggiamento marittimo installato o destinato a essere installato a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE.

Obbligo di approvazione

Le convenzioni internazionali pertinenti devono richiedere l’approvazione dell’equipaggiamento da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera.

Equipaggiamento elencato

Il regolamento di esecuzione vigente individua i singoli articoli di equipaggiamento e i corrispondenti requisiti di progettazione, costruzione, prestazione e prova.

Valutazione specifica per l’equipaggiamento

Il campo di applicazione deve quindi essere determinato in base alla descrizione effettiva dell’equipaggiamento e ai requisiti normativi vigenti, anziché in base alla categoria commerciale di prodotto del fabbricante.

“Equipaggiamento marittimo” non equivale a “qualsiasi cosa utilizzata su una nave”. Un prodotto può essere progettato per l’uso marittimo senza essere necessariamente un articolo MED. La classificazione normativa precisa deve essere stabilita prima di selezionare una procedura di conformità.
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03
FAMIGLIE DI EQUIPAGGIAMENTO

Principali categorie di equipaggiamento marittimo

Il quadro MED comprende numerosi tipi di equipaggiamento marittimo critico per la sicurezza. I requisiti applicabili dipendono dal singolo articolo e dagli strumenti internazionali che lo disciplinano.

Mezzi di salvataggio

Equipaggiamento connesso alla sopravvivenza, all’evacuazione e al soccorso, compresi diversi mezzi di salvataggio utilizzati a bordo delle navi.

Prevenzione dell’inquinamento marino

Equipaggiamento utilizzato per supportare la conformità ai requisiti internazionali relativi alla prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi.

Equipaggiamento di protezione antincendio

Le apparecchiature di rilevazione incendi, antincendio, di protezione e correlate possono rientrare nel quadro MED.

Equipaggiamento di navigazione

Le apparecchiature di navigazione e di sicurezza della navigazione possono essere soggette all’approvazione MED e ai relativi requisiti prestazionali.

Equipaggiamento di radiocomunicazione

Determinate apparecchiature di bordo radio e di comunicazione sono soggette ai requisiti di conformità dell’equipaggiamento marittimo.

Altro equipaggiamento di bordo

Sono incluse ulteriori categorie qualora gli strumenti internazionali richiedano l’approvazione dello Stato di bandiera.

Conta più l’esatto articolo di equipaggiamento che la categoria generale. Due prodotti commercialmente simili possono essere soggetti a requisiti MED diversi perché differiscono le funzioni previste, le definizioni dell’equipaggiamento o le norme internazionali applicabili.
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04
QUADRO INTERNAZIONALE

MED e requisiti marittimi internazionali

Una delle caratteristiche distintive della MED è il suo rapporto con il diritto marittimo internazionale e con le norme tecniche.

La direttiva recepisce nel quadro dell’UE i requisiti derivanti dalle pertinenti convenzioni, risoluzioni, circolari e norme di prova internazionali.

SOLAS

La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare è fondamentale per numerosi requisiti di sicurezza marittima e di equipaggiamento.

MARPOL

La Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi stabilisce requisiti pertinenti per determinati equipaggiamenti di prevenzione dell’inquinamento.

COLREG

I requisiti internazionali per prevenire gli abbordi in mare sono pertinenti per determinati equipaggiamenti di navigazione e sistemazioni di bordo.

Strumenti IMO

Risoluzioni, codici e circolari IMO possono stabilire requisiti dettagliati di prestazione e di prova per l’equipaggiamento marittimo.

La conformità alla MED è dinamica. I requisiti marittimi internazionali evolvono. L’UE aggiorna pertanto i requisiti applicabili di progettazione, costruzione, prestazione e prova mediante atti di esecuzione.
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05
REQUISITI VIGENTI

Perché il regolamento di esecuzione MED è importante

La direttiva 2014/90/UE stabilisce il quadro giuridico, ma il fabbricante deve anche individuare il regolamento di esecuzione vigente applicabile al momento della valutazione dell’equipaggiamento.

Il regolamento di esecuzione individua gli articoli di equipaggiamento marittimo e li collega ai requisiti internazionali applicabili di progettazione, costruzione, prestazione e prova.

QUADRO

Direttiva 2014/90/UE

Stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, la valutazione della conformità, i requisiti degli organismi notificati, la marcatura, le dichiarazioni e il sistema complessivo di conformità dell’equipaggiamento marittimo dell’UE.

REQUISITI TECNICI

Regolamento di esecuzione vigente

Individua l’equipaggiamento marittimo interessato e i requisiti internazionali di progettazione, costruzione, prestazione e prova applicabili ai singoli articoli di equipaggiamento.

Verificare sempre l’atto di esecuzione vigente prima di avviare un nuovo progetto MED. L’utilizzo di un vecchio fascicolo di approvazione o di un elenco superato di norme di prova può portare a una valutazione rispetto a requisiti che nel frattempo sono cambiati.
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06
VERIFICA TECNICA

Prove e approvazione del tipo

La conformità alla MED richiede comunemente che il fabbricante dimostri, mediante le norme di prova applicabili, che l’equipaggiamento soddisfa i requisiti prescritti di progettazione, costruzione e prestazione.

Individuare i requisiti

Stabilire l’esatto articolo di equipaggiamento MED e i requisiti internazionali richiamati per tale prodotto.

Selezionare le norme di prova

Determinare le norme di prova applicabili all’equipaggiamento ai sensi del regolamento di esecuzione vigente.

Definire il campione di prova

Garantire che l’equipaggiamento sottoposto a valutazione rappresenti il progetto di prodotto destinato alla produzione.

Eseguire le prove

Completare le prove prestazionali, ambientali, funzionali o di altro tipo applicabili all’equipaggiamento.

Valutare i risultati

Dimostrare che i risultati di prova soddisfano i criteri di accettazione stabiliti dai requisiti applicabili.

Controllare le modifiche di progetto

Valutare le modifiche per stabilire se le evidenze di approvazione esistenti restano rappresentative dell’equipaggiamento fabbricato.

Le prove devono seguire la classificazione, non precederla. Prima di organizzare le prove di laboratorio, il fabbricante deve confermare l’esatto articolo MED, gli strumenti internazionali applicabili, le norme di prova e la procedura di valutazione della conformità prevista.
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07
PROCEDURA DI CONFORMITÀ

Moduli di valutazione della conformità MED

La direttiva sull’equipaggiamento marittimo utilizza moduli di valutazione della conformità che combinano l’esame del progetto del prodotto con il controllo o la verifica della produzione.

La procedura consentita in concreto dipende dai requisiti MED applicabili e deve essere stabilita prima dell’avvio della certificazione.

Modulo Funzione Finalità generale
Modulo B Esame CE del tipo Un organismo notificato esamina il progetto tecnico e verifica che il tipo soddisfi i requisiti applicabili.
Modulo D Garanzia qualità della produzione La conformità al tipo è supportata da un sistema qualità della produzione approvato.
Modulo E Garanzia qualità del prodotto Un sistema qualità approvato assicura il controllo dell’ispezione e delle prove sul prodotto finale.
Modulo F Verifica del prodotto La conformità del prodotto è verificata mediante esami e prove secondo la procedura applicabile.
Modulo G Verifica dell’unità Un singolo articolo di equipaggiamento marittimo è valutato in modo indipendente ai fini della conformità.
L’approvazione del tipo da sola non costituisce l’intero processo di conformità. Quando si utilizza il modulo B, esso stabilisce normalmente la conformità del tipo approvato. È poi necessario un modulo adeguato di conformità della produzione per dimostrare che i prodotti fabbricati continuano a essere conformi a tale tipo approvato.
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08
VALUTAZIONE DI TERZA PARTE

Il ruolo dell’organismo notificato

Gli organismi notificati svolgono le funzioni indipendenti di valutazione della conformità loro attribuite ai sensi della MED.

Il loro ruolo dipende dalla procedura di conformità prescelta e può comprendere l’esame del progetto tecnico, la verifica del prodotto, la valutazione dei sistemi qualità e la sorveglianza.

Esame del tipo

L’organismo notificato valuta se il tipo rappresentativo soddisfa i requisiti MED applicabili.

Documentazione tecnica

La documentazione pertinente di progettazione, prova e prodotto viene esaminata secondo quanto richiesto dal modulo applicabile.

Valutazione del sistema qualità

Quando si utilizza una procedura di garanzia della qualità, l’organismo notificato valuta e sorveglia il sistema qualità approvato del fabbricante.

Verifica del prodotto

Nelle procedure di verifica, singoli prodotti o campioni adeguati possono essere esaminati e sottoposti a prova secondo necessità.

Scegliere l’organismo notificato per l’ambito MED richiesto. Lo status generale di organismo notificato UE non significa che l’organismo sia notificato per ogni articolo di equipaggiamento marittimo o per ogni funzione di valutazione della conformità.
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09
PRODUZIONE IN SERIE

Mantenere la conformità della produzione

La certificazione di un tipo rappresentativo non garantisce di per sé che ogni prodotto fabbricato successivamente sia conforme.

I fabbricanti necessitano quindi di adeguati controlli della produzione per garantire che i prodotti recanti il marchio del timone restino coerenti con il progetto approvato e con i requisiti MED applicabili.

Progetto approvato

Le specifiche di produzione devono corrispondere al progetto valutato durante la valutazione della conformità.

Controllo dei fornitori

I materiali e i componenti critici per la sicurezza devono restare coerenti con le specifiche approvate.

Controllo della fabbricazione

I processi produttivi devono essere controllati qualora possano incidere sulle prestazioni del prodotto o sulla conformità normativa.

Ispezioni e prove

Ispezioni e prove di produzione adeguate devono confermare il mantenimento della conformità.

Controllo delle modifiche

Le modifiche di progetto e dei componenti devono essere valutate prima della loro attuazione.

Tracciabilità

Le registrazioni di prodotto e di produzione devono consentire di collegare le evidenze di conformità all’equipaggiamento immesso sul mercato.

Un prototipo certificato e un prodotto di serie non controllato non sono equivalenti. La conformità alla MED deve proseguire per tutta la produzione in serie e non terminare con il rilascio del certificato di esame del tipo originario.
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10
EVIDENZE DI CONFORMITÀ

Documentazione tecnica MED

La documentazione tecnica fornisce le evidenze che dimostrano che l’equipaggiamento marittimo soddisfa i requisiti applicabili di progettazione, costruzione, prestazione e prova.

01
Identificazione dell’equipaggiamento. Identificare chiaramente il prodotto, il tipo, il modello, le varianti e l’applicazione marittima prevista.
02
Valutazione del campo di applicazione MED. Documentare perché la direttiva 2014/90/UE si applica all’equipaggiamento.
03
Classificazione dell’articolo di equipaggiamento. Individuare la voce applicabile nell’ambito dei requisiti di esecuzione MED vigenti.
04
Strumenti internazionali applicabili. Registrare le convenzioni, i codici, le risoluzioni e gli altri requisiti pertinenti per l’equipaggiamento.
05
Norme di prova. Individuare le norme di prova applicabili e le relative edizioni.
06
Documentazione di progetto. Conservare disegni, specifiche, informazioni sui componenti e altre evidenze di progetto.
07
Rapporti di prova. Conservare i rapporti che dimostrano la conformità ai requisiti applicabili di prestazione e prova.
08
Evidenze dell’esame del tipo. Conservare i certificati applicabili dell’organismo notificato e la documentazione a supporto.
09
Conformità della produzione. Conservare le evidenze a supporto del modulo D, E, F applicabile o di altra procedura di conformità autorizzata.
10
Marcatura del prodotto. Documentare il marchio del timone e la relativa identificazione apposti sull’equipaggiamento.
11
Registrazioni delle modifiche. Conservare le evidenze che mostrano come sono state valutate le modifiche di progetto e di produzione.
12
Dichiarazione di conformità UE. Conservare la dichiarazione formale a supporto dell’equipaggiamento immesso sul mercato.
Il fascicolo tecnico deve descrivere lo stesso prodotto che reca il marchio del timone. Numeri di modello, disegni, componenti, software o firmware ove pertinenti, campioni di prova, certificati e specifiche di produzione devono restare tecnicamente coerenti.
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11
DICHIARAZIONE FORMALE

Dichiarazione di conformità UE

Una volta dimostrata la conformità, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità UE che attesta che l’equipaggiamento marittimo soddisfa i requisiti applicabili.

Redigendo la dichiarazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’equipaggiamento.

Identità del prodotto

La dichiarazione deve essere collegata in modo univoco all’equipaggiamento marittimo cui si riferisce.

Fabbricante

Devono essere indicati il fabbricante responsabile e le pertinenti informazioni di identificazione.

Requisiti applicabili

La dichiarazione deve indicare il quadro di conformità applicabile e i requisiti tecnici pertinenti.

Organismo notificato

Devono essere indicati, ove richiesto, l’organismo notificato pertinente e le informazioni sulla valutazione della conformità.

La dichiarazione non è una semplice sintesi del certificato. È la dichiarazione formale con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’equipaggiamento marittimo immesso sul mercato.
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12
MARCHIO DI CONFORMITÀ

Il marchio del timone

Il marchio del timone è il marchio di conformità distintivo istituito per l’equipaggiamento marittimo ai sensi della direttiva 2014/90/UE.

Indica che è stata dimostrata la conformità dell’equipaggiamento ai requisiti MED applicabili mediante la procedura di valutazione della conformità richiesta.

NORMATIVA UE GENERALE SUI PRODOTTI

Marcatura CE

Utilizzata nell’ambito di numerosi quadri UE di sicurezza e conformità dei prodotti, qualora la normativa applicabile richieda la marcatura CE.

DIRETTIVA SULL’EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

Marchio del timone

Il marchio di conformità distintivo utilizzato per l’equipaggiamento conforme alla direttiva sull’equipaggiamento marittimo.

Non sostituire il marchio del timone con la marcatura CE. Ai fini della conformità alla direttiva 2014/90/UE, il marchio di conformità applicabile all’equipaggiamento marittimo è il marchio del timone. Le altre normative UE applicabili a un prodotto devono essere valutate separatamente in base al rispettivo campo di applicazione e alle rispettive disposizioni in materia di marcatura.
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13
RISCHI DI CONFORMITÀ

Problemi di conformità MED ricorrenti

Presumere che tutti i prodotti marittimi richiedano la MED

Un prodotto viene classificato in base al suo uso marittimo senza verificare se sia effettivamente soggetto ai requisiti di approvazione MED.

Utilizzo di requisiti superati

Le prove si basano su un regolamento di esecuzione precedente o su una norma internazionale obsoleta.

Articolo di equipaggiamento errato

Il prodotto viene associato a una descrizione normativa dell’equipaggiamento errata, con conseguente programma di prova sbagliato.

Prove prima della classificazione

Le attività di laboratorio iniziano prima che siano stati stabiliti l’articolo MED e le norme di prova applicabili.

Solo il certificato del tipo

L’esame del tipo viene erroneamente considerato come l’intera valutazione della conformità, senza affrontare la conformità della produzione.

Modifiche al prodotto non controllate

Componenti, materiali, software o costruzione vengono modificati senza valutarne l’effetto sull’approvazione esistente.

Marcatura errata

La marcatura CE viene considerata come sostitutiva del marchio del timone MED.

Fascicolo tecnico incompleto

Rapporti di prova, disegni, certificati e registrazioni di produzione non corrispondono all’equipaggiamento effettivamente fabbricato.

L’errore MED più costoso si verifica spesso prima dell’inizio delle prove. Se l’equipaggiamento è stato classificato rispetto all’articolo MED sbagliato o a un requisito superato, può essere necessario ripetere una parte consistente delle attività di prova e di certificazione.
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14
PERCORSO DI CONFORMITÀ

Dalla classificazione MED al marchio del timone

Una strategia MED strutturata stabilisce i requisiti normativi prima che inizino spese significative per prove e certificazione.

01

Definire l’equipaggiamento

Stabilire progetto, funzione e uso previsto a bordo del prodotto.

02

Confermare il campo di applicazione MED

Determinare se si applica la direttiva 2014/90/UE.

03

Individuare l’articolo MED

Associare l’equipaggiamento all’articolo normativo vigente.

04

Mappare i requisiti

Individuare gli strumenti internazionali e i criteri prestazionali applicabili.

05

Selezionare le norme di prova

Stabilire le norme richieste e le edizioni applicabili.

06

Selezionare la procedura di conformità

Determinare i moduli consentiti di valutazione del tipo e della produzione.

07

Selezionare l’organismo notificato

Confermare un ambito di notifica adeguato per l’equipaggiamento.

08

Eseguire le prove

Completare le valutazioni tecniche e prestazionali richieste.

09

Completare la valutazione del tipo

Ottenere le evidenze applicabili dell’esame del tipo.

10

Controllare la produzione

Completare la procedura applicabile di conformità della produzione.

11

Dichiarare la conformità

Redigere la dichiarazione di conformità UE.

12

Apporre il marchio del timone

Marcare l’equipaggiamento marittimo conforme secondo i requisiti MED.

La sequenza più efficiente è classificazione → requisiti → prove → certificazione. Iniziare con le prove di laboratorio prima di aver stabilito l’esatto articolo di equipaggiamento MED e i requisiti normativi vigenti può generare costi superflui, ritardi e ripetizioni delle prove.
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Dall’approvazione dell’equipaggiamento marittimo a una conformità UE dimostrabile

La conformità alla direttiva sull’equipaggiamento marittimo inizia con la definizione dell’identità normativa del prodotto. I fabbricanti devono determinare se l’equipaggiamento è soggetto alla direttiva 2014/90/UE e individuare l’esatto articolo di equipaggiamento marittimo applicabile al prodotto.

Tale classificazione collega l’equipaggiamento ai pertinenti strumenti marittimi internazionali, ai requisiti di progettazione e prestazione e alle norme di prova. Solo a quel punto è possibile definire un programma adeguato di prove e di valutazione della conformità.

Quando l’esame del tipo fa parte della procedura prescelta, il tipo approvato deve restare collegato a una produzione controllata. Materiali, componenti, processi di fabbricazione e modifiche al prodotto diventano quindi parte del sistema di conformità continuativo.

La documentazione tecnica, le evidenze di prova, la certificazione dell’organismo notificato, le evidenze di conformità della produzione e la dichiarazione di conformità UE risultanti devono descrivere tutte lo stesso equipaggiamento che reca infine il marchio del timone.

La domanda tecnica

L’equipaggiamento è stato sottoposto a prova rispetto ai requisiti internazionali di progettazione, costruzione e prestazione attualmente applicabili al suo articolo di equipaggiamento MED?

La domanda sulla conformità

Il fabbricante è in grado di dimostrare che ogni prodotto recante il marchio del timone immesso sul mercato continua a corrispondere al progetto, alle prove e alla valutazione della conformità su cui si basa la sua approvazione?

La domanda decisiva sulla conformità alla MED è: il fabbricante è in grado di dimostrare una catena normativa e tecnica ininterrotta che va dalla corretta classificazione dell’equipaggiamento, attraverso i requisiti internazionali, le prove, la valutazione dell’organismo notificato e la conformità della produzione, fino all’esatto equipaggiamento marittimo che reca il marchio del timone?
Nota tecnica: La direttiva 2014/90/UE stabilisce il quadro europeo di conformità per l’equipaggiamento marittimo rientrante nel suo campo di applicazione. I requisiti applicabili di progettazione, costruzione, prestazione e prova sono stabiliti dai pertinenti strumenti internazionali e dalle misure di esecuzione UE vigenti. I fabbricanti devono verificare il regolamento di esecuzione vigente, l’esatto articolo di equipaggiamento marittimo, gli strumenti internazionali e le norme di prova applicabili, i moduli di valutazione della conformità e l’ambito dell’organismo notificato prima di effettuare una valutazione specifica per il prodotto. L’equipaggiamento conforme alla MED soggetto ai requisiti di marcatura della direttiva reca il marchio del timone. Il presente articolo fornisce informazioni tecniche di carattere generale e non sostituisce una valutazione normativa, tecnica o della conformità specifica per il prodotto.
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