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GAR INSIGHT
Valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario un organismo notificato?
GAR INSIGHT · VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ · ORGANISMI NOTIFICATI · MARCATURA CE · ACCESSO AL MERCATO UE

Uno degli equivoci più diffusi sulla marcatura CE è che ogni prodotto debba essere provato, ispezionato o certificato da un organismo notificato europeo indipendente prima che la marcatura CE possa essere apposta.

Il sistema europeo di valutazione della conformità non funziona così. La procedura richiesta per un prodotto è determinata dalla direttiva o dal regolamento UE applicabile, dalla classificazione del prodotto e, in alcuni quadri normativi, dal livello di rischio o dal percorso di valutazione della conformità scelto dal fabbricante.

Alcune normative europee di prodotto consentono al fabbricante di completare la valutazione della conformità mediante il controllo interno della produzione, senza l’intervento obbligatorio di un organismo notificato. Altre normative richiedono l’intervento indipendente di terzi per determinate categorie di prodotto, classi di rischio o moduli di valutazione della conformità.

La domanda decisiva non è quindi semplicemente se il fabbricante desideri un certificato. Il fabbricante deve innanzitutto stabilire quale procedura di valutazione della conformità è legalmente richiesta per l’esatto prodotto.

Quando è richiesto un organismo notificato, la scelta dell’organismo è essa stessa una decisione normativa. L’organismo deve essere ufficialmente notificato per la normativa applicabile e disporre del campo di notifica appropriato per il prodotto e l’attività di valutazione della conformità interessati.

Questo GAR Insight illustra la differenza tra autovalutazione del fabbricante e valutazione della conformità obbligatoria da parte di terzi, come funzionano i moduli di conformità, quando può essere richiesto l’intervento di un organismo notificato, come verificare il campo di notifica di un organismo e come le evidenze di terzi debbano collegarsi alla documentazione tecnica, alla dichiarazione di conformità UE e alla marcatura CE del fabbricante.

GUIDA ALL’ARTICOLO

Consulti questo articolo

Scopra la valutazione della conformità UE, l’autovalutazione del fabbricante, l’intervento degli organismi notificati, i moduli di conformità, la verifica in NANDO e le evidenze di terzi nel processo di marcatura CE.

01
FONDAMENTO NORMATIVO

Che cos’è la valutazione della conformità?

La valutazione della conformità è il processo utilizzato per dimostrare se i requisiti specificati relativi a un prodotto sono stati soddisfatti.

Nel quadro della marcatura CE, la normativa UE di prodotto applicabile definisce la procedura o le procedure di valutazione della conformità disponibili per il prodotto specifico.

A seconda della normativa, la valutazione della conformità può comportare attività svolte interamente dal fabbricante, attività che richiedono un organismo di valutazione della conformità indipendente, o una combinazione di entrambe.

Punto di partenza Classificazione del prodotto
Base giuridica Normativa UE applicabile
Procedura Valutazione della conformità
Risultato Conformità dimostrata
La procedura di valutazione della conformità deriva dalla normativa, non da un laboratorio, un consulente o un fornitore di certificati. Il fabbricante deve prima identificare il quadro giuridico applicabile e solo dopo decidere quale percorso di valutazione è richiesto.
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02
REQUISITO DI TERZI

Un organismo notificato è sempre necessario per la marcatura CE?

No. La marcatura CE non richiede automaticamente la certificazione da parte di un organismo notificato.

In alcuni quadri normativi e percorsi di conformità, il fabbricante può svolgere la valutazione della conformità richiesta e assumersi la responsabilità di dimostrare la conformità senza l’intervento obbligatorio di terzi.

In altri casi, la normativa UE applicabile richiede la valutazione da parte di un organismo notificato in ragione della categoria di prodotto, del livello di rischio, del modulo di conformità o di altre condizioni stabilite dalla legge.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Organismo notificato non obbligatorio

Quando la normativa consente il controllo interno della produzione o un’altra procedura gestita dal fabbricante, questi può completare la valutazione della conformità senza l’intervento obbligatorio di un organismo notificato.

VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DI TERZI

Organismo notificato richiesto

Quando la normativa applicabile richiede una valutazione della conformità indipendente, un organismo debitamente notificato deve svolgere l’attività di valutazione specificata.

La domanda corretta non è «La marcatura CE richiede un organismo notificato?» La domanda corretta è: quale procedura di valutazione della conformità richiede la normativa applicabile per questo esatto prodotto?
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03
STATO UFFICIALE DI TERZO

Che cos’è un organismo notificato?

Un organismo notificato è un organismo di valutazione della conformità designato dall’autorità nazionale competente e notificato per attività di valutazione della conformità specificate ai sensi di una determinata normativa UE di prodotto.

La notifica è specifica per campo. Lo stato di organismo notificato ai sensi di una direttiva o per un gruppo di prodotti non autorizza automaticamente l’organismo a svolgere attività notificate nell’ambito di ogni altro quadro UE.

Designato

L’organismo è designato attraverso il pertinente sistema nazionale di notifica.

Specifico per normativa

La notifica riguarda direttive o regolamenti UE identificati.

Specifico per campo

La competenza e la notifica dell’organismo si applicano solo alle attività e ai prodotti inclusi nel suo campo di notifica.

Identificato ufficialmente

Agli organismi notificati vengono assegnati numeri di identificazione utilizzati nel quadro europeo della conformità.

Accreditamento e notifica non sono la stessa cosa. Un laboratorio o un organismo di certificazione può essere accreditato per attività specificate senza essere un organismo notificato UE per la normativa pertinente al Suo prodotto.
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04
QUADRO MODULARE

Comprendere i moduli UE di valutazione della conformità

La normativa europea di prodotto utilizza spesso moduli o procedure di valutazione della conformità che definiscono come dimostrare la conformità della progettazione e della produzione.

I moduli forniscono una «cassetta degli attrezzi» normativa comune, ma le opzioni effettivamente disponibili per un determinato prodotto sono specificate nella direttiva o nel regolamento applicabile.

Modulo Funzione generale Carattere tipico della valutazione
A Controllo interno della produzione Valutazione della conformità gestita dal fabbricante
B Esame UE del tipo Esame del tipo/progetto del prodotto da parte dell’organismo notificato
C Conformità al tipo Conformità della produzione al tipo approvato
D Garanzia della qualità della produzione Conformità della produzione basata sul sistema qualità
E Garanzia della qualità del prodotto Garanzia della qualità relativa a ispezione/prove del prodotto
F Verifica del prodotto Verifica rispetto al tipo approvato o ai requisiti
G Verifica di un unico prodotto Valutazione del singolo prodotto/esemplare
H Garanzia qualità totale Valutazione della conformità basata sul sistema qualità
Non scelga un modulo solo perché appare conveniente. La normativa applicabile determina quali moduli, combinazioni o procedure di conformità specifiche sono legalmente disponibili.
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05
VALUTAZIONE DEL FABBRICANTE

Controllo interno della produzione: quando è consentita l’autovalutazione

Il controllo interno della produzione è un approccio di valutazione della conformità in cui il fabbricante adempie agli obblighi applicabili e dichiara la propria responsabilità di garantire che il prodotto soddisfi i pertinenti requisiti legislativi.

Quando la normativa applicabile consente questo percorso, l’intervento obbligatorio di un organismo notificato può non essere richiesto.

Classificazione del prodotto

Confermare che la normativa consente il percorso gestito dal fabbricante per il prodotto in questione.

Requisiti applicabili

Identificare e valutare tutti i requisiti essenziali o gli altri requisiti obbligatori.

Norme

Applicare norme armonizzate appropriate o altre soluzioni tecniche.

Prove

Completare le verifiche necessarie per dimostrare la conformità.

Fascicolo tecnico

Conservare le evidenze di conformità e la documentazione tecnica richieste.

Dichiarazione UE

Rilasciare la dichiarazione di conformità applicabile e assumersi la responsabilità della conformità.

«Autovalutazione» non significa «nessuna valutazione». Significa che il fabbricante si assume la responsabilità di completare il processo di conformità richiesto senza l’intervento obbligatorio di un organismo notificato, laddove la normativa lo consenta.
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06
VALUTAZIONE DEL TIPO

Esame UE del tipo

L’esame UE del tipo è una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto e verifica che soddisfi i requisiti applicabili coperti dalla procedura.

La valutazione riguarda di norma un tipo o un progetto tecnico rappresentativo e non ogni singola unità prodotta.

01

Domanda

Il fabbricante presenta la domanda richiesta e la documentazione tecnica.

02

Esame tecnico

L’organismo notificato esamina le evidenze di progettazione e di conformità pertinenti.

03

Esame

Gli esami e le prove richiesti vengono eseguiti o valutati.

04

Verifica dei requisiti

Viene valutata la conformità ai requisiti applicabili.

05

Certificato

Può essere rilasciato un certificato di esame UE del tipo quando la conformità è stabilita.

06

Percorso di produzione

Vengono completati i requisiti applicabili di conformità della produzione successivi.

07

Controllo delle modifiche

Le modifiche pertinenti del prodotto vengono esaminate rispetto al tipo approvato.

08

Documentazione

Certificati ed evidenze di valutazione vengono conservati nel fascicolo tecnico.

L’esame UE del tipo di un progetto di prodotto non costituisce automaticamente l’intero processo di marcatura CE. La normativa applicabile può richiedere anche una procedura di conformità della produzione che dimostri che i prodotti fabbricati restano coerenti con il tipo valutato.
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07
CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Dal tipo approvato al prodotto fabbricato

Quando un esame UE del tipo fa parte del percorso di conformità, i fabbricanti devono anche garantire che i prodotti fabbricati continuino a essere conformi al tipo valutato e ai requisiti applicabili.

Conformità al tipo

I prodotti fabbricati sono controllati per restare coerenti con il tipo approvato.

Garanzia della qualità della produzione

Un sistema qualità approvato può far parte del percorso di conformità della produzione, ove previsto dalla normativa.

Garanzia della qualità del prodotto

Controlli di ispezione e prova possono supportare la conformità continuativa nell’ambito dei moduli applicabili.

Verifica del prodotto

Prodotti o campioni possono essere esaminati e provati nell’ambito di procedure di conformità specificate.

La catena della conformità deve proseguire dal progetto valutato alla produzione. Un certificato per un prototipo non può giustificare modifiche non controllate a componenti, materiali, software o processi di fabbricazione.
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08
PERCORSI SPECIFICI DI PRODOTTO

I requisiti relativi agli organismi notificati variano in base alla normativa UE

Non esiste una regola universale sugli organismi notificati che copra tutti i prodotti con marcatura CE. Ogni direttiva o regolamento stabilisce il proprio sistema di valutazione della conformità.

Ambito normativo Considerazione generale sulla conformità Domanda sull’organismo notificato
Bassa tensione Quadro di valutazione della conformità da parte del fabbricante La certificazione obbligatoria da parte di un organismo notificato non è il percorso di conformità standard ai sensi della LVD.
EMC Documentazione tecnica e valutazione della conformità Verificare la procedura di conformità stabilita dalla direttiva.
Apparecchiature radio Il percorso di conformità dipende dalle circostanze tecniche e dalla procedura Stabilire se la procedura RED scelta richiede un organismo notificato.
Attrezzature a pressione Le procedure di conformità dipendono in modo significativo dalla categoria dell’attrezzatura Le classificazioni a rischio più elevato possono richiedere l’intervento di terzi.
Apparecchi ATEX La procedura dipende da gruppo/categoria dell’apparecchio e modo di protezione Stabilire il percorso di valutazione prescritto dalla legge.
DPI Il percorso di conformità dipende dalla categoria di rischio del DPI I prodotti di categoria II e III prevedono procedure specificate con intervento di terzi.
Macchine Il percorso dipende dalla normativa sulle macchine applicabile e dalla classificazione del prodotto Verificare i requisiti vigenti e transitori per l’esatta categoria di macchina.
Non generalizzi mai un requisito relativo agli organismi notificati da una direttiva all’altra. Una procedura di conformità valida per le apparecchiature elettriche può essere completamente diversa da quella richiesta per attrezzature a pressione, DPI, ATEX o altri prodotti regolamentati.
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09
SCELTA DELL’ORGANISMO

Come scegliere l’organismo notificato corretto

Quando è richiesta una valutazione della conformità da parte di terzi, scegliere un’organizzazione riconosciuta solo in base al nome o alla reputazione non è sufficiente.

Il fabbricante deve accertare se l’organizzazione è effettivamente notificata per la normativa, il campo di prodotto e la procedura di valutazione della conformità pertinenti.

01
Identificare la normativa. Stabilire l’esatta direttiva o l’esatto regolamento che richiede l’intervento di terzi.
02
Determinare la classificazione del prodotto. Stabilire categoria, tipo e classificazione di rischio del prodotto, ove applicabile.
03
Determinare la procedura di conformità. Identificare il modulo o la procedura di valutazione richiesti.
04
Verificare lo stato di notifica. Verificare che l’organizzazione sia un organismo notificato attivo.
05
Verificare il campo normativo. Confermare la notifica ai sensi dell’esatto atto UE interessato.
06
Verificare il campo di prodotto. Confermare che i prodotti o i settori tecnici pertinenti sono inclusi.
07
Verificare il campo procedurale. Verificare che l’organismo possa svolgere il modulo di conformità richiesto.
08
Confermare la base del certificato. Garantire che il documento di conformità risultante corrisponda alla procedura legalmente richiesta.
Un numero di organismo notificato, di per sé, non dimostra che l’organizzazione sia autorizzata per il Suo specifico prodotto. Il campo di notifica deve essere verificato.
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10
VERIFICA UFFICIALE

Utilizzare NANDO per verificare un organismo notificato

La Commissione europea gestisce il sistema NANDO, la banca dati ufficiale degli organismi notificati o designati ai sensi della pertinente normativa europea di prodotto.

I fabbricanti dovrebbero utilizzare le informazioni ufficiali sugli organismi notificati per confermare che l’organizzazione scelta per una valutazione della conformità obbligatoria disponga del corretto campo giuridico e tecnico.

Numero di identificazione

Confermare il numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato.

Organizzazione

Confermare la denominazione legale e le informazioni sull’organizzazione notificata.

Normativa

Confermare la notifica ai sensi della direttiva o del regolamento applicabile al prodotto.

Campo di notifica

Esaminare prodotti, procedure, moduli notificati e altri dettagli del campo di notifica.

La verifica in NANDO dovrebbe far parte della qualificazione dei fornitori per la valutazione della conformità UE obbligatoria. Il materiale promozionale o il sito web di un organismo di certificazione non dovrebbero sostituire la verifica dello stato ufficiale di organismo notificato.
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11
IDENTIFICAZIONE CE

Quando il numero dell’organismo notificato accompagna la marcatura CE?

La presenza di un numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato accanto alla marcatura CE dipende dal fatto che la procedura di valutazione della conformità applicabile richieda l’intervento dell’organismo nella fase di controllo della produzione ai sensi della normativa pertinente.

Non dovrebbe essere aggiunto semplicemente perché un laboratorio ha eseguito prove o perché esiste un certificato di terzi.

CE SENZA NUMERO NB

Valutazione del fabbricante

Quando la procedura di conformità applicabile non richiede un organismo notificato nel ruolo pertinente di controllo della produzione, la marcatura CE non è accompagnata, per questo motivo, da un numero di organismo notificato.

CE + NUMERO A QUATTRO CIFRE

Intervento pertinente dell’organismo notificato

Quando la normativa e la procedura di conformità applicabili richiedono l’intervento dell’organismo notificato nella fase di controllo della produzione, il suo numero di identificazione accompagna la marcatura CE secondo quanto prescritto.

Il numero a quattro cifre non è un generico «numero di certificato». Identifica l’organismo notificato coinvolto nella procedura di conformità applicabile alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa UE.
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12
EVIDENZE DI CONFORMITÀ

Certificati dell’organismo notificato & fascicolo tecnico

Quando un organismo notificato partecipa alla valutazione della conformità richiesta, i certificati risultanti e i documenti di supporto diventano parte delle evidenze di conformità del fabbricante.

Tali documenti dovrebbero essere integrati nel fascicolo tecnico insieme alle informazioni di progettazione del prodotto, alla valutazione dei rischi, alle norme, ai rapporti di prova, ai controlli di produzione e alla dichiarazione di conformità UE.

Certificato

Conservare il certificato pertinente di esame UE del tipo o altro certificato di conformità, ove applicabile.

Rapporto di valutazione

Conservare le informazioni di valutazione a supporto della decisione di conformità.

Identificazione del prodotto

Garantire che il modello valutato corrisponda al prodotto finito.

Condizioni & limitazioni

Identificare eventuali restrizioni o condizioni associate alla valutazione.

Evidenze di produzione

Conservare, ove richiesto, le evidenze successive di qualità o di verifica.

Registrazioni delle modifiche

Documentare le modifiche che possono incidere sulla validità della valutazione di terzi.

Un certificato di un organismo notificato non sostituisce di norma il fascicolo tecnico completo del fabbricante. Il fabbricante resta responsabile di mantenere la documentazione tecnica richiesta dalla normativa applicabile.
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13
RISCHI DI CONFORMITÀ

Errori frequenti con organismi notificati & valutazione della conformità

Ritenere che ogni prodotto CE richieda una certificazione

Si acquista una certificazione di terzi non necessaria senza aver prima stabilito il percorso di conformità legalmente richiesto.

Ritenere che le prove equivalgano alla notifica

Un rapporto di prova di laboratorio viene erroneamente trattato come una valutazione della conformità da parte di un organismo notificato.

Utilizzare il campo di notifica sbagliato

L’organizzazione è notificata ai sensi della normativa UE, ma non per il prodotto o la procedura oggetto di valutazione.

Utilizzare un logo di accreditamento come prova

L’accreditamento viene erroneamente considerato come evidenza di notifica per la normativa UE pertinente.

Modulo di conformità errato

Si sceglie una procedura di conformità senza confermare che sia consentita per la classificazione del prodotto.

Trascurare la conformità della produzione

L’esame del tipo viene completato, ma la procedura di conformità della produzione richiesta viene trascurata.

Apporre il numero NB in modo errato

Il numero di identificazione a quattro cifre viene apposto accanto alla marcatura CE quando la procedura di conformità applicabile non lo giustifica.

Modifiche non controllate del prodotto

Componenti, progettazione o software cambiano dopo la certificazione senza valutarne le implicazioni per il prodotto approvato.

L’errore più grave con gli organismi notificati è acquistare un certificato prima di aver stabilito il percorso di conformità legale. La classificazione normativa viene prima; la scelta dell’organismo viene dopo.
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14
ROADMAP DI CONFORMITÀ

Dalla classificazione del prodotto alla marcatura CE

Un programma affidabile di valutazione della conformità dovrebbe stabilire il percorso giuridico prima di coinvolgere laboratori, organismi di certificazione o organismi notificati.

01

Definire il prodotto

Stabilire configurazione, uso previsto e caratteristiche tecniche.

02

Classificare il prodotto

Stabilire la categoria di prodotto e il livello di rischio rilevanti ai fini giuridici.

03

Mappare la normativa

Identificare tutte le direttive e i regolamenti UE applicabili.

04

Identificare i requisiti

Stabilire i requisiti essenziali o gli altri requisiti obbligatori applicabili.

05

Determinare la procedura

Identificare il percorso di valutazione della conformità legalmente disponibile.

06

Verificare il requisito NB

Stabilire se si applica l’intervento obbligatorio di terzi.

07

Scegliere le norme

Stabilire le norme armonizzate e le altre norme tecniche.

08

Completare le prove

Generare le evidenze tecniche di conformità richieste.

09

Scegliere l’organismo notificato

Ove richiesto, verificare notifica e campo di notifica tramite NANDO.

10

Completare la valutazione

Completare le procedure applicabili del fabbricante e di terzi.

11

Costruire il fascicolo tecnico

Integrare prove, certificati ed evidenze di conformità.

12

Dichiarare & apporre la marcatura CE

Rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE come richiesto dalla legge.

La sequenza pratica è prodotto → normativa → classificazione → procedura di conformità → decisione sull’organismo notificato → norme → prove → valutazione → documentazione tecnica → dichiarazione → marcatura CE. Ciò evita certificazioni non necessarie e garantisce che la valutazione obbligatoria di terzi venga utilizzata quando, e solo quando, il quadro UE applicabile lo richiede.
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L’intervento dell’organismo notificato è stabilito dalla legge, non dalla marcatura CE stessa

La presenza della marcatura CE non dice a un osservatore se un organismo di valutazione della conformità indipendente sia stato coinvolto nell’immissione del prodotto sul mercato.

Per alcuni prodotti, il fabbricante può completare internamente la procedura di valutazione della conformità applicabile, predisporre la documentazione tecnica richiesta, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE senza l’intervento obbligatorio di un organismo notificato.

Per altri prodotti, la classificazione, la categoria di rischio o il modulo di conformità applicabile rendono obbligatoria una valutazione indipendente. In tali circostanze, un organismo debitamente notificato diventa una parte essenziale del processo di conformità legale.

La distinzione è importante perché una certificazione non necessaria può aggiungere costi e ritardi senza creare ulteriore validità legale, mentre il mancato coinvolgimento di un organismo notificato quando è obbligatorio può compromettere radicalmente la conformità del prodotto.

I fabbricanti dovrebbero quindi stabilire il percorso di conformità applicabile prima di richiedere preventivi per la certificazione. Una volta accertata la necessità dell’intervento di terzi, l’organizzazione scelta dovrebbe essere verificata rispetto al suo campo di notifica ufficiale per la normativa, il prodotto e la procedura interessati.

I certificati e le registrazioni di valutazione risultanti dovrebbero poi entrare a far parte di una catena di evidenze più ampia che comprenda documentazione di progettazione, valutazione dei rischi, norme applicabili, rapporti di prova, controlli di produzione, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE del fabbricante.

La domanda normativa

La normativa applicabile all’esatta classificazione del prodotto consente la valutazione della conformità da parte del fabbricante oppure richiede l’intervento indipendente di terzi?

La domanda sull’organismo notificato

Quando la valutazione di terzi è obbligatoria, l’organizzazione scelta è ufficialmente notificata per l’esatta normativa, il campo di prodotto e la procedura di valutazione della conformità richiesti?

La domanda decisiva della valutazione della conformità è: il fabbricante è in grado di dimostrare una catena normativa e tecnica continua che va dalla corretta classificazione del prodotto e dalla normativa UE applicabile, attraverso la scelta della procedura di conformità legalmente richiesta, l’adeguata valutazione del fabbricante o dell’organismo notificato, la verifica tecnica e il controllo della produzione, fino alla dichiarazione di conformità UE e alla marcatura CE apposta sul prodotto finito?
Nota tecnica: La marcatura CE non richiede automaticamente la partecipazione di un organismo notificato. La procedura di valutazione della conformità applicabile a un prodotto è stabilita dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e può dipendere dalla classificazione del prodotto, dalla categoria di rischio, dal modulo di conformità e da altre condizioni definite da tale normativa. Quando la normativa applicabile consente il controllo interno della produzione o un altro percorso di conformità gestito dal fabbricante, l’intervento obbligatorio di un organismo notificato può non essere richiesto. Il fabbricante resta comunque responsabile di completare la valutazione applicabile, mantenere la documentazione tecnica, rilasciare la dichiarazione di conformità UE richiesta e garantire la conformità continuativa del prodotto. Quando la valutazione di terzi è legalmente richiesta, l’organismo di valutazione della conformità scelto deve disporre dello stato di notifica e del campo appropriati ai sensi della pertinente normativa UE. I fabbricanti dovrebbero verificare l’organizzazione, il numero di identificazione, la normativa, il campo di prodotto e le attività di valutazione della conformità attraverso il sistema ufficiale NANDO della Commissione europea. Accreditamento e notifica sono concetti distinti. Un laboratorio, un organismo di ispezione o un organismo di certificazione accreditato non è automaticamente un organismo notificato UE per una determinata direttiva o un determinato regolamento. Il numero di identificazione a quattro cifre di un organismo notificato accompagna la marcatura CE solo alle condizioni stabilite dalla normativa dell’Unione e dalla procedura di valutazione della conformità applicabili. Non dovrebbe essere aggiunto semplicemente perché sono state eseguite prove o una certificazione volontaria di terzi. La normativa UE di prodotto continua a evolversi. I fabbricanti dovrebbero verificare la normativa vigente, le disposizioni transitorie, le classificazioni di prodotto, le norme armonizzate, i moduli di conformità e i campi di notifica degli organismi notificati al momento dell’avvio di un progetto di valutazione della conformità. Il presente articolo fornisce informazioni tecniche e normative generali e non sostituisce una valutazione della conformità specifica del prodotto.
GLOBAL ALLIANCE REGISTER

How Global Alliance Register Can Support You

Global Alliance Register supports organizations and project stakeholders with independent technical-assurance services relevant to valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario. Based on the article's emphasis on technical assurance, verification and risk management, GAR can coordinate competent specialists, laboratories, inspectors, auditors and accredited conformity-assessment resources as appropriate to the actual technical need. Within the context of this article, Global Alliance Register can support you in the following areas:

01

Perform independent technical due diligence relevant to valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario, reviewing technical risks, performance assumptions, documentation and issues material to investment or project decisions.

02

Define the technical, regulatory, quality and risk objectives for valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario and determine which combination of testing, inspection, certification, audit or advisory services is appropriate.

03

Coordinate competent laboratories, inspectors, auditors, certification bodies and specialist technical resources for valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario according to scope, geography and the required level of independence.

04

Integrate test results, inspection reports, audit evidence and certification outcomes relating to valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario into a coherent assurance process with clear responsibilities and traceability.

05

Structure the assurance approach for valutazione della conformità per la marcatura CE — quando è necessario so consultancy, testing, inspection, audit and certification roles maintain the appropriate independence and decision-making boundaries.

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